Ordinanza n. 65/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Settore Edilizia e Sviluppo Economico del Comune di Pescara prot. n. 46103 del 9.3.2026, reso sulla pratica edilizia n. PDC/2025/01747, di diniego della richiesta di permesso di costruire acquisita al prot. n. 150092 del 29.7.2025 presentata da Keoma S.r.l. per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con premialità di un fabbricato sito in Pescara, Via Zara n. 8, censito al N.C.E.U. al foglio n. 9, particella n. 247; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi comprese, per quanto occorrer possa, la nota del Settore Edilizia e Sviluppo Economico del Comune di Pescara prot. n. 20831 del 3.2.2026 recante comunicazione di motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e la presupposta relazione istruttoria prot. n. 19023 del 30.1.2026, poi oggetto di rettifica di errore materiale con nota prot. n. 19903 del 2.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con premialità volumetrica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale relativo a una richiesta di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Sono stati contestati anche la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e la relazione istruttoria presupposta. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono questioni relative all’interpretazione dell’art. 2, comma 8, lett. a), della legge regionale n. 49/2012, alla natura e ai limiti della premialità volumetrica, all’applicabilità dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001 e al computo della volumetria legittimamente esistente. Il giudice ha rilevato, in particolare, che le difformità edilizie riguardanti anche volumi chiusi apparivano, a un primo esame, essenziali; che l’esclusione prevista dalla legge regionale riguarda l’intero edificio abusivo o totalmente difforme, non soltanto la volumetria difforme non sanata; che la premialità, quale misura eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente; e che non era stata fornita la prova della situazione di degrado o della riqualificazione necessaria a giustificare il beneficio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che, allo stato degli atti e nei limiti propri della fase cautelare, le difformità edilizie relative anche a volumi chiusi apparissero essenziali e che tale circostanza fosse di per sé sufficiente a sostenere la legittimità del diniego, che risultava plurimotivato. Ha inoltre affermato che il richiamo all’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001 opera soltanto nei casi in cui il beneficio volumetrico sia concedibile e non introduce una deroga generalizzata alle norme comunali sulle altezze; consente, nei limiti indicati, la proiezione in altezza del maggior volume quando il lotto non consenta ampliamenti orizzontali, eventualmente anche in deroga alle distanze nei piani superiori, ma non deroga alle prescrizioni sulle altezze. Il giudice ha aggiunto che la funzione della premialità è riqualificatoria e non speculativa e che la prova della situazione concreta idonea a giustificarla incombe sul richiedente, prova non fornita neppure in giudizio. Infine, la volumetria premiale deve essere calcolata sulla volumetria legittimamente esistente ed edificabile risultante dal titolo originario, senza incrementarla mediante l’esclusione dal computo di locali o superfici o mediante il cumulo con ulteriori premialità previste dalla normativa ordinaria, regolamentare o urbanistica. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 8, lett. a), l.r. n. 49/2012
gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria
L’esclusione dalla premialità riguarda l’intero edificio abusivo, totalmente difforme o interessato da variazioni essenziali, non soltanto la volumetria difforme e non sanata.
art. 2, comma 5, l.r. n. 49/2012
Richiama l’art. 2-bis, comma 1-ter, del d.P.R. 380/2001, il cui ambito di applicazione presuppone che il beneficio dell’aumento di volumetria sia concedibile.
artt. 3 e 4 l.r. n. 49/2012
un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge
La premialità è circoscritta all’aumento calcolato sulla volumetria legittimamente esistente ed edificabile, come risultante dal titolo originario, senza cumulo o artificiosa esclusione di superfici e locali.
art. 2-bis, comma 1-ter, d.P.R. 380/2001
Non costituisce una deroga indiscriminata alle norme urbanistiche ed edilizie comunali sulle altezze; consente soltanto, nei casi previsti, di collocare in altezza il maggior volume quando il lotto non consenta ampliamenti orizzontali, anche con possibile deroga alle distanze nei piani superiori.
È richiamato quale base della comunicazione dei motivi ostativi antecedente al diniego, senza che l’ordinanza definisca specifiche censure sulla sua applicazione.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR nel caso concreto.
Massime di principio
- Le disposizioni regionali che riconoscono premialità volumetriche per interventi di riqualificazione edilizia, avendo natura eccezionale, devono essere interpretate restrittivamente e secondo il loro tenore letterale.
- L’esclusione dalla premialità prevista per edifici realizzati senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali opera con riferimento all’intero edificio e non soltanto alla parte volumetrica abusiva o non sanata.
- Il richiamo alla disciplina statale che consente determinate modalità di collocazione del maggior volume non comporta una deroga generalizzata alle norme urbanistiche ed edilizie comunali sulle altezze; la deroga opera soltanto nei limiti specificamente previsti dalla legge.
- L’onere di dimostrare la situazione di degrado e la concreta realizzazione della finalità di riqualificazione che giustifica la misura premiale grava sul richiedente il titolo edilizio.
- La volumetria utile per il calcolo della premialità deve corrispondere a quella legittimamente esistente ed edificabile risultante dal titolo originario, senza poter essere artificiosamente incrementata escludendo locali o superfici dal computo o cumulando ulteriori premialità previste da altre discipline.
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