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Ordinanza

Ordinanza n. 1236/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza accertata l’omessa esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n.377/2024, ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Cuneo n. 377/2024, procedendo: - “alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente”; - al pagamento, a titolo di indennità delle ferie maturate e non godute, “della somma lorda di € 914,68, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo”; - al pagamento, a titolo di retribuzione professionale docente, “della somma lorda di € 1143,25, oltre ad € 84,02, a titolo di incidenza della retribuzione richiesta sul TFR”; - nominare un commissario ad acta incaricato dell’ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell’Amministrazione resistente; - fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.

Giustizia amministrativa202500067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: perdurante mancata esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 795/2025, recante ordine di ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 377/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente aveva ottenuto dal TAR Piemonte, con sentenza n. 795/2025, l'accoglimento del ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 377/2024. Il TAR aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di corrispondere, tra l'altro, l'importo di € 1.500,00 sulla Carta elettronica del Docente, oltre interessi legali, nonché le somme dovute per ferie maturate e non godute, retribuzione professionale docente e relativa incidenza sul TFR; aveva inoltre nominato un Commissario ad acta per il caso di protratta inerzia. Con successiva istanza qualificata ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., la ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione delle iniziative necessarie a conseguire l'effettiva soddisfazione del diritto riconosciuto dal giudicato.

La decisione

Il TAR, rilevato che la sentenza di ottemperanza n. 795/2025 aveva già nominato il Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi sull'attuazione del giudicato. Ha quindi ordinato al Commissario ad acta di depositare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione aggiornata sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del perdurante inadempimento. Non ha ancora disposto direttamente il pagamento delle somme, né ha fissato in questa sede una penalità di mora o adottato ulteriori misure sostitutive. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    istanza a norma dell’art. 114, comma 6, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell'istanza con cui il ricorrente segnala il perdurante inadempimento nell'ambito del giudizio di ottemperanza e sollecita l'adozione delle iniziative necessarie all'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La richiesta di fissazione di una penalità di mora è riportata nell'istanza, ma non viene decisa dall'ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce il perdurante inadempimento nonostante la nomina di un Commissario ad acta, il giudice può disporre un aggiornamento istruttorio ordinando al Commissario di depositare una relazione sui fatti e sulle ragioni dell'inerzia prima di adottare ulteriori misure esecutive.
  • La nomina del Commissario ad acta non esaurisce il potere del giudice dell'ottemperanza: in caso di mancata esecuzione, il giudice può richiedere al Commissario informazioni aggiornate e rinviare la decisione sulle ulteriori iniziative necessarie all'effettiva esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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