Ordinanza n. 1227/2026 - Torino, Sezione 3
Per l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, o riscontro non integralmente satisfattivo, a un'istanza di accesso agli atti istruttori e ai dati posti a fondamento della delibera ART n. 242/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (ente portuale)
La controversia
Nel giudizio principale di impugnazione della delibera ART n. 242/2025, la ricorrente ha proposto incidentalmente domanda di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., lamentando che l'Autorità di regolazione non avesse osteso integralmente i documenti richiesti con istanza del 20 gennaio 2026. L'istanza comprendeva un elenco puntuale di note ART e, inoltre, tutti gli atti istruttori connessi, collegati o posti a fondamento della delibera, inclusi verbali di audizioni e contributi degli stakeholder. Dopo l'istruttoria disposta dal Collegio, la ricorrente ha precisato i documenti ritenuti mancanti. Ha chiesto, tra l'altro, i verbali delle audizioni del 18-21 luglio, i contributi degli stakeholder, sintesi e note istruttorie interne, matrici di valutazione, pareri, versioni intermedie della delibera, un anno di corrispondenza istituzionale, la relazione VIR della delibera ART n. 57/2018, la relativa nota di trasmissione, nonché dati e fonti utilizzati per l'AIR e la VIR della delibera n. 242/2025. La ricorrente ha sostenuto che tali elementi fossero necessari per verificare la correttezza dell'istruttoria e delle analisi poste a base della regolazione. L'amministrazione ha rappresentato di avere consegnato tutto ciò che era esistente e accessibile, eccependo la genericità delle ulteriori richieste, l'inesistenza di alcuni documenti, la pubblicità di altri e la loro natura interna o meramente metodologica.
La decisione
Il TAR ha ritenuto superata la contestazione relativa a una nota ART, poiché il documento risultava prodotto in giudizio e nuovamente depositato dall'amministrazione. Ha escluso dal vaglio una nota d'udienza non autorizzata depositata dalla ricorrente. Quanto alle ulteriori richieste, ha respinto la pretesa relativa ai verbali delle audizioni perché l'amministrazione ne aveva dichiarato l'inesistenza; ha respinto la richiesta dei contributi degli stakeholder perché già reperibili sul sito ART e non erano stati indicati ulteriori contributi mancanti in modo puntuale; ha escluso l'accesso a sintesi istruttorie interne, metodologie di lavoro, elaborazioni interne e provvisorie, matrici, pareri e versioni intermedie non specificamente individuati, in quanto non riconducibili a documenti già formati o acquisiti e perché la richiesta non può trasformarsi in un'indagine ispettiva generalizzata sul modus operandi dell'amministrazione. Ha respinto anche la richiesta relativa a un intero anno di corrispondenza istituzionale, per genericità e mancanza di immediato nesso con la delibera impugnata. La VIR della delibera ART n. 57/2018 è stata ritenuta già ostensibile perché prodotta dall'amministrazione; la nota interna di trasmissione al Consiglio ART è stata esclusa per genericità e assenza di concreta rilevanza difensiva. Il Collegio ha ritenuto accessibili, invece, i dati finali selezionati dall'ART per l'analisi di cui al punto D.1 dell'AIR, relativi alla concreta individuazione dei 132 rapporti concessori riguardanti 5 Autorità di sistema portuale e 18 porti. Tali dati, pur provenendo da fonti pubbliche, erano stati selezionati dall'Autorità e utilizzati come base delle analisi giustificative della regolazione; perciò non potevano essere considerati meri dati interni o generalmente noti. Sono stati esclusi i dati grezzi, le tabelle di pulizia, i metodi di calcolo e le elaborazioni interne, qualificati come metodologia di lavoro o attività preparatoria. Il ricorso incidentale in materia di accesso è stato quindi accolto limitatamente ai dati finali selezionati per l'analisi D.1, con ordine all'amministrazione di consentire l'accesso entro trenta giorni; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Per l'accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
Consente di far valere incidentalmente nel giudizio la contestazione relativa al mancato o incompleto riscontro a un'istanza di accesso.
d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167
Richiamato dal Collegio quale fonte dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità degli atti difensivi.
Massime di principio
- Nell'ambito dei procedimenti di regolazione, i documenti espressamente menzionati nell'atto regolatorio come fondamento della decisione sono, in linea di principio, accessibili, salvo specifiche ragioni di esclusione e purché la richiesta sia sufficientemente determinata.
- L'accesso documentale può riguardare anche dati ed elaborazioni digitali già acquisiti o formati dall'amministrazione, ma non si estende ai generici passaggi interni del processo valutativo, alle metodologie di lavoro, alle elaborazioni interne e provvisorie o alle attività meramente preparatorie che non si siano tradotte in un documento formato o acquisito.
- La richiesta di accesso non può risolversi in un'indagine ispettiva generalizzata sul modus operandi, sulle intenzioni o sulle scelte organizzative dell'amministrazione; quando si contesta l'incompletezza dell'ostensione, il richiedente deve individuare in modo puntuale e specifico i documenti o dati asseritamente mancanti.
- Dati originariamente tratti da fonti pubbliche diventano oggetto autonomamente rilevante di accesso quando l'autorità li seleziona secondo una propria scelta caratteristica, li organizza in un insieme determinato e li utilizza come base di analisi esposte a giustificazione di un atto regolatorio.
- Nel giudizio sull'accesso, il giudice può accertare il diritto di ostensione soltanto nei limiti degli atti e dati specificamente individuati come esistenti, formati o acquisiti dall'amministrazione, ordinando la consegna entro un termine determinato; non può imporre la formazione di nuovi documenti o la ricostruzione di attività interne non documentate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1226/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1236/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1237/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1238/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 1239/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 1 giu 2026Ordinanza n. 10073/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →