Ordinanza n. 1238/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 97/2024 pubbl. il 14.03.2024 RG n. 677/2023 del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, passata in giudicato come certificato dalla Cancelleria Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vercelli in data 23.05.2025; a seguito di notifica eseguita in data 19.03.2024 agli indirizzi P.E.C. presso il domicilio eletto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento dell'Amministrazione all'ordine di esecuzione di una sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, già accertato in sede di ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione Lavoro, n. 97/2024, passata in giudicato. Con precedente sentenza del TAR Piemonte n. 1485/2025 il ricorso era stato accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e con nomina del Ragioniere Generale dello Stato quale Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Con successiva istanza qualificata ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., la ricorrente ha rappresentato il perdurare dell'inadempimento e ha chiesto l'adozione delle iniziative necessarie a ottenere la concreta soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dal Commissario ad acta un aggiornamento sullo stato della procedura. Ha quindi ordinato al Ragioniere Generale dello Stato, quale Commissario ad acta, di depositare entro quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione sullo svolgimento dei fatti e sulle ragioni del perdurante inadempimento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 novembre 2026. L'ordinanza non definisce il giudizio di ottemperanza né dispone direttamente ulteriori misure esecutive, ma adotta un incombente istruttorio e di monitoraggio nell'ambito dell'esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
istanza a norma dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per l'istanza con cui la parte segnala il perdurare dell'inadempimento e sollecita l'adozione di ulteriori iniziative nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il commissario ad acta è già stato nominato ma permane l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può ordinargli di depositare una relazione aggiornata sullo svolgimento dei fatti e sulle cause del mancato adempimento, fissando un termine e una successiva camera di consiglio per la prosecuzione del controllo giudiziale.
- L'istanza della parte che segnala il perdurante inadempimento può determinare l'adozione di ulteriori misure istruttorie e di monitoraggio, senza che il giudice debba necessariamente definire immediatamente il giudizio di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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