Ordinanza n. 1226/2026 - Torino, Sezione 3
per l'accesso agli atti ai sensi dell’art. 116 c.p.a
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o mancato integrale riscontro all’istanza di accesso agli atti del 20 gennaio 2026, relativa agli atti e ai dati utilizzati per la delibera ART n. 242/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (autorità portuale)
La controversia
Nel giudizio principale di impugnazione della delibera ART n. 242/2025, la ricorrente ha proposto incidentalmente, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., domanda di accesso, lamentando che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti non avesse dato integrale riscontro all’istanza presentata il 20 gennaio 2026. L’istanza riguardava, da un lato, specifiche note ART e, dall’altro, tutti gli atti istruttori connessi, collegati o posti a fondamento della delibera, compresi verbali di audizioni e contributi degli stakeholder. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dedotto la mancata ostensione di una nota, di verbali e contributi relativi ad audizioni, di sintesi istruttorie, note interne, matrici di valutazione, pareri, versioni intermedie della delibera, corrispondenza istituzionale e documenti relativi alla VIR e all’AIR. Ha inoltre richiesto dati utilizzati dall’ART per le analisi contenute nell’AIR, in particolare quelli posti alla base del punto D.1, concernente gli indicatori statistico-descrittivi. Il Collegio ha escluso le richieste relative a documenti inesistenti, già pubblicati, genericamente individuati, meramente interni, preparatori o metodologici, nonché quelle aventi carattere esplorativo o ispettivo. Ha ritenuto invece specificamente individuati e rilevanti i dati finali selezionati dall’ART per l’analisi di 132 rapporti concessori riguardanti 5 Autorità di sistema portuale e 18 porti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto superata la contestazione relativa alla nota che l’amministrazione aveva dichiarato inesistente o non ostesa, poiché il documento risultava depositato nel giudizio e nuovamente prodotto dall’ART. Ha escluso dal giudizio una memoria non autorizzata della ricorrente per irritualità. Quanto alle ulteriori richieste, ha ritenuto accessibili in linea di principio i documenti menzionati e utilizzati come fondamento di un atto di regolazione, ma ha precisato che, soprattutto con riferimento a procedimenti regolatori complessi, la domanda deve individuare con sufficiente puntualità gli atti o i dati mancanti. Non sono state accolte le richieste relative a verbali di audizioni dichiarati inesistenti, contributi degli stakeholder già reperibili sul sito dell’ART, sintesi istruttorie, metodologie di lavoro, elaborazioni interne e provvisorie, corrispondenza istituzionale non puntualmente indicata, note interne, versioni intermedie, metodi di calcolo, dati grezzi e tabelle di pulizia. Tali elementi non costituivano documenti già formati o acquisiti, oppure risultavano genericamente richiesti o pubblicamente disponibili; il diritto di accesso non può trasformarsi in un’indagine ispettiva generalizzata sul modus operandi dell’amministrazione. Il TAR ha invece accolto parzialmente la domanda con riguardo ai dati finali selezionati dall’ART per l’analisi di cui al punto D.1 dell’AIR, relativi alla concreta individuazione dei 132 rapporti concessori, dei 5 soggetti portuali e dei 18 porti considerati. Secondo il Collegio, tali dati, pur tratti anche da fonti pubbliche, hanno acquisito una specifica rilevanza documentale perché selezionati dall’Autorità e utilizzati per fondare le analisi e le scelte regolatorie; la loro conoscenza è necessaria per consentire agli interessati di verificarne la correttezza. L’amministrazione è stata quindi condannata a consentire l’accesso a tali dati entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Consente la proposizione nel giudizio, anche incidentalmente, della domanda relativa al diritto di accesso, con decisione del giudice amministrativo.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso riguarda documenti già formati o acquisiti dall’amministrazione e non impone la creazione di nuovi documenti né consente un controllo ispettivo generalizzato sull’attività amministrativa.
d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167
Il Collegio richiama i limiti dimensionali e il principio di sinteticità degli atti difensivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso, una richiesta ampia può essere valutata con criterio di massima apertura quando individui un chiaro nesso con il provvedimento impugnato e categorie di atti concretamente riconoscibili dall’amministrazione; tuttavia, in presenza di procedimenti regolatori complessi, le contestazioni sull’incompletezza dell’ostensione devono indicare in modo puntuale e specifico i documenti o dati mancanti.
- Il diritto di accesso documentale riguarda documenti o dati già formati o acquisiti dall’amministrazione e non si estende alle generiche attività interne, alle metodologie di lavoro, alle elaborazioni provvisorie, ai dati grezzi, ai metodi di calcolo o alle tabelle di pulizia che non si siano estrinsecati in un documento utilizzato dall’amministrazione.
- I dati tratti da fonti pubbliche possono essere accessibili quando l’amministrazione li abbia selezionati in modo specifico, li abbia utilizzati per elaborazioni poste a fondamento di una decisione regolatoria e la loro conoscenza sia necessaria per verificare la tenuta delle analisi dell’autorità procedente.
- Il diritto di accesso non può essere utilizzato per promuovere una ricerca esplorativa o un’indagine ispettiva generalizzata sul modus operandi, sulle intenzioni o sulle scelte organizzative dell’amministrazione.
- I documenti menzionati come fondamento di un atto di regolazione sono, in linea di principio, accessibili, salvo l’esistenza di puntuali ragioni di esclusione e fermo il requisito della concreta individuazione dell’oggetto della richiesta.
Come è indicizzato
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