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Ordinanza

Ordinanza n. 1237/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento per l’ottemperanza della sentenza del Tar Piemonte, Sezione Terza, n. -OMISSIS- pubblicata in data 23.10.2025 a definizione del giudizio n.r.g. 77/2025 e per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento - del D.R. rep. n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-di approvazione degli atti della procedura selettiva a n. 1 posto di Professore Universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 - gruppo scientifico-disciplinare 07/MVET-02 (Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale) – s.s.d. MVET-02/A (Patologia generale e anatomia patologica veterinaria) presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di -OMISSIS-; - del D.R. Rep. n. -OMISSIS- Prot. n. -OMISSIS- del 1-OMISSIS- nella parte in cui sono stati rinviati gli atti alla medesima Commissione giudicatrice della procedura selettiva al fine di rinnovare parzialmente la valutazione; - del verbale n. -OMISSIS-, del verbale n. -OMISSIS- e delle allegate schede di valutazione e attribuzione del punteggio, delle schede di valutazione e della Relazione finale; - del D.R. rep. n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in parte qua; - di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi la proposta di chiamata e la sua approvazione, il provvedimento di nomina e la presa in servizio della Prof.ssa -OMISSIS- a svolgere l’impegno didattico come professoressa di prima fascia; - con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a;

Giustizia amministrativa202600540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti di rinnovazione parziale della valutazione e di approvazione degli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, adottati in esecuzione della sentenza del TAR Piemonte n. 1471/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto domanda principale di ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza o della violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Piemonte n. 1471/2025 e la conseguente dichiarazione di nullità degli atti adottati dall’Università per rinnovare parzialmente la valutazione dei titoli nella procedura selettiva per un posto di professore universitario di prima fascia. La sentenza di cognizione aveva imposto alla Commissione di rideterminare i criteri di valutazione e di estendere, ai macro-ambiti della didattica, della ricerca e dell’attività clinico-assistenziale, la verifica della congruenza dei titoli rispetto agli elementi di ulteriore qualificazione, rilevando l’illegittimità della limitazione di tale verifica alla sola attività didattica. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli stessi atti per vizi autonomi di legittimità, deducendo le medesime censure. Il ricorso cumulava quindi una domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato e una domanda di annullamento per illegittimità degli atti successivi.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la fondatezza della domanda di ottemperanza né quella subordinata di annullamento. Ha rilevato che le due domande, rispettivamente dirette ad accertare la nullità degli atti per violazione del giudicato e la loro illegittimità per vizi autonomi, non consentono un’agevole trattazione separata. Richiamando l’art. 32 c.p.a. e i principi dell’Adunanza plenaria n. 2/2013, il Collegio ha disposto la conversione del rito: il ricorso, inizialmente introdotto con il rito speciale dell’ottemperanza, sarà trattato con il rito ordinario in udienza pubblica, così da consentire una valutazione complessiva delle censure e delle domande cumulate. La trattazione è stata fissata per il 24 novembre 2026. La pronuncia sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali

    La disposizione consente al giudice di qualificare la domanda secondo i suoi elementi sostanziali e di disporre, quando ne ricorrono i presupposti, la conversione dell’azione e del rito. Nel caso concreto il cumulo tra domanda di ottemperanza e domanda subordinata di annullamento ha giustificato il passaggio dal rito speciale al rito ordinario.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    È richiamato nell’epigrafe quale base per le statuizioni conseguenti richieste dalla ricorrente ai fini dell’effettività del giudicato; l’ordinanza non ne fa applicazione decisoria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità della ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nel provvedimento.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un ricorso cumula una domanda di ottemperanza, volta a far dichiarare la nullità di un atto per violazione o elusione del giudicato, e una domanda subordinata di annullamento dell’atto per vizi autonomi, il giudice deve qualificare le domande secondo i loro elementi sostanziali e può disporre la conversione dal rito speciale dell’ottemperanza al rito ordinario ai sensi dell’art. 32 c.p.a., se ciò consente una trattazione complessiva e garantisce l’economia processuale e le facoltà difensive delle parti.
  • Il giudice dell’ottemperanza deve distinguere gli atti realmente lesivi del giudicato dagli atti adottati nell’ulteriore esercizio dell’azione amministrativa non direttamente inciso dal giudicato: nel primo caso può dichiarare la nullità dell’atto per violazione o elusione del giudicato; nel secondo, la controversia relativa ai vizi autonomi dell’atto deve essere trattata secondo il rito ordinario di cognizione.
  • La conversione del rito può essere disposta nello stesso contesto processuale nel quale il giudice esamina la domanda di ottemperanza, quando il cumulo delle domande rende difficoltosa una trattazione separata e la rimessione al rito ordinario consente di decidere unitariamente sia la dedotta violazione del giudicato sia l’eventuale illegittimità autonoma del nuovo provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubbliciAppello
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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