Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1239/2026 - Torino, Sezione 3

Istanza ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. quanto al ricorso n. 1051 del 2024: per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 51/2024 pubbl. il 1/2/2024 RG n. 777/2023 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro, notificata il 1/2/2024 e passata in giudicato in data 3/4/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 1344 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 150/2024 pubbl. il 26/03/2024 RG n. 894/2023 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro, notificata il 26/3/2024 e passata in giudicato in data 25/4/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 1396 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 162/2024 pubblicata in data 26/03/2024 e notificata il 27/03/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (RG n. 554/2023) e passata in giudicato in data 26/4/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 1397 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 188/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 684/2023 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro, notificata 24/04/2024 passata in giudicato in data 24/05/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla ricorrente mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo di € 1000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza. quanto al ricorso n. 1399 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 201/2024 pubblicata in data 30/4/2024 e notificata 02/05/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (R.G.L. 972/2023 ) e passata in giudicato in data 26/4/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 3000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 1441 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 202/2024 pubbl. il 30/04/2024 notificata 02/05/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (R.G.L. 958/2023) e passata in giudicato in data 1/6/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 1818 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1279/2024 pubbl. il 16/05/2024 del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro (RG n. 6669/2023) notificata 16/5/2024, passata in giudicato 15/6/2024, per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 2500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 1825 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 154/2024 pubbl. il 10/05/2024 RG n. 946/2023 del Tribunale di ASTI - Sezione Lavoro, notificata 21/5/2024 passata in giudicato 20/6/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 1844 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1280/2024 pubbl. il 16/05/2024 RG n. 7284/2023 del Tribunale di TORINO - Sezione Lavoro, notificata 16/5/2024 passata in giudicato 15/6/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo il 05/05/2023 data del passaggio in giudicato della sentenza. quanto al ricorso n. 1858 del 2024: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 269/2024 pubbl. il 30/5/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (R.G.L. 23/2024) notificata 30/5/2024 passata in giudicato 30/6/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 70 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 256/2024 pubbl. il 28/05/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (RG n. 755/2023) notificata 29/5/2024, passata in giudicato 28/6/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 2500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 72 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 95/2024 pubbl. il 27/02/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (RG n. 508/2023) notificata 28/02/2024 passata in giudicato 2/4/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 1000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 79 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 245/2024 pubbl. il 28/05/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (RG n. 1029/2023) notificata 28/05/2024 e passata in giudicato in data 27/6/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 2500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 85 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 276/2024 pubbl. il 12/07/2024 del Tribunale di Asti - Sezione Lavoro (R.G.L. n. 160/2024) notificata 24/7/2024 passata in giudicato 23/8/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 3000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 150 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 428/2024 pubbl. il 24/09/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (RG n. 99/2024) notificata 25/9/2024 e passata in giudicato in data 25/10/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 2000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 193 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 425/2024 pubbl. il 24/09/2024 del Tribunale di Cuneo - Sezione Lavoro (RG n. 125/2024) notificata 25/09/2024, passata in giudicato 25/10/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 1500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 256 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 299/2024 pubbl. il 13/09/2024 del Tribunale di Asti - Sezione Lavoro (RG n. 1019/2023) notificata 23/09/2024, passata in giudicato 23/10/2024 per decorso termine breve, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo complessivo di € 1.000 in favore di BARIONA Lucia e di € 1.500 in favore di COSTAGIORGIANO Anna Maria, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria , quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. quanto al ricorso n. 345 del 2025: esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 359/2024 pubbl. il 16/07/2024 (RG n. 1009/2023) notificata 17/7/2024 e passata in giudicato in data 16/8/2024, dispositiva, tra l’altro, della condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell’importo nominale di €. 1000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente e per la condanna dell’amministrazione scolastica di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza entro congruo termine, comunque non superiore ai giorni 30 (trenta), nonché per la nomina, per il caso di ulteriore inadempienza, di commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinché provveda entro congruo termine, e comunque non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, sotto la sua personale responsabilità, ad adottare ogni provvedimento utile per l’integrale ottemperanza della decisione e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento degli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. maturati dopo la data del passaggio in giudicato della sentenza e/o al pagamento di una penalità di mora, in applicazione della previsione di cui all’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.

Giustizia amministrativa202401396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Perdurante inottemperanza dell’Amministrazione alle sentenze del giudice ordinario, già oggetto di ordine di esecuzione mediante sentenza del TAR Piemonte n. 749/2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto istanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. per ottenere l’esecuzione di numerose sentenze passate in giudicato pronunciate dalle Sezioni lavoro dei Tribunali di Cuneo, Torino e Asti. Tali sentenze avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del Docente somme variabili, oltre agli interessi legali, quali contributi alla formazione professionale. Con la sentenza n. 749/2025, il TAR aveva già ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai giudicati e aveva nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Persistendo l’inottemperanza, i ricorrenti hanno sollecitato l’attività esecutiva. Il TAR, con ordinanza collegiale n. 1818/2025, ha quindi richiesto al commissario una relazione sull’andamento dell’esecuzione e sulle ragioni del ritardo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere, rilevando che il procedimento di ottemperanza si era ormai completato. Dalla comunicazione depositata dal Ragioniere Generale dello Stato risultava infatti che, il 23 dicembre 2025, l’Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza del TAR n. 749/2025 per tutti i ricorrenti e, quindi, ai giudicati del giudice ordinario richiamati in quella pronuncia. Non sono state adottate ulteriori misure commissariali né è stata esaminata una nuova quantificazione di interessi o penalità di mora, poiché l’esecuzione risultava integralmente intervenuta. Il Collegio non ha disposto sulle spese, in ragione della natura meramente incidentale e non autonoma della fase e della qualità del commissario ad acta quale ausiliario del giudice e non parte processuale.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    istanza riconducibile all’art. 114, comma 6, cod. proc. amm.

    La disposizione è stata utilizzata per sollecitare l’esecuzione del giudicato e l’attività del commissario ad acta nella fase di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    pagamento di una penalità di mora

    La norma era stata richiamata nelle istanze per chiedere, in caso di ulteriore inadempimento, una penalità di mora; il provvedimento non decide nel merito tale richiesta, essendo intervenuta l’esecuzione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso della fase di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e l’ordine giudiziale di esecuzione, viene meno l’interesse a una prosecuzione dell’incidente e il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
  • Il commissario ad acta nominato nell’ottemperanza svolge la funzione di ausiliario del giudice e non assume la qualità di parte processuale; la sua attività non giustifica, di per sé, una regolazione delle spese nei suoi confronti.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende non necessarie ulteriori misure sostitutive o coercitive, comprese la prosecuzione dell’attività commissariale e la pronuncia su penalità di mora richieste per l’ulteriore inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.