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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05608/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso nel reato in materia di stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili perché in gran parte meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese e, per il resto, dirette a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo riproponeva questioni di merito già affrontate e che le ulteriori censure miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non esclusi profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione oggetto di condanna

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità per reato in materia di stupefacenti

  • art. 616 c.p.p.

    implicito riferimento alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di rilettura del fatto, poiché la Corte di legittimità non può sovrapporre la propria ricostruzione a quella effettuata dai giudici di merito.
  • È inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di appello con argomentazioni giuridicamente corrette.
  • Il dedotto travisamento del fatto non può tradursi in una richiesta di autonoma ricostruzione del compendio probatorio o nell'adozione di nuovi parametri di valutazione dei fatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

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