Cassazione Civile, Ordinanza n. 01355/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA relative al 2006, emessa nei confronti di un soggetto che aveva sottoscritto, quale legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, un accertamento con adesione. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella, ma in appello la decisione era stata riformata in favore dell'Amministrazione finanziaria, ritenendosi il medesimo coobbligato solidale per i debiti fiscali dell'ente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo controverso, sostenendo che la CTR avesse erroneamente affermato una sua responsabilità illimitata e solidale per i debiti portati dalla cartella. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorrente. Ha osservato che la CTR aveva accertato in fatto, senza omissioni, che la pretesa fiscale trovava fondamento nella sottoscrizione dell'accertamento con adesione da parte del ricorrente quale legale rappresentante dell'associazione. Ha quindi escluso il vizio di omesso esame e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 38 c.c., richiamando il principio secondo cui, nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta sorti ex lege risponde solidalmente, nei limiti del periodo di investitura, il soggetto che abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente. Conseguentemente il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Nelle associazioni non riconosciute la responsabilità personale e solidale per i debiti d'imposta grava sul soggetto che, nel periodo della propria investitura, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente; la sottoscrizione dell'accertamento con adesione quale legale rappresentante è indice di tale posizione gestionale.
art. 360, primo comma, nn. 3-5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può essere usato per censurare il cattivo apprezzamento delle prove non legali; il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo o dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
Rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. per i debiti d'imposta può essere affermata nei confronti di chi abbia effettivamente esercitato la gestione complessiva dell'ente nel periodo di riferimento, e non già sulla sola base della posizione formale rivestita.
- La sottoscrizione di un accertamento con adesione da parte del legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta può costituire elemento idoneo a dimostrare la direzione effettiva della gestione dell'ente ai fini dell'applicazione dell'art. 38 c.c.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito quando sia stata comunque esaminata la circostanza storica decisiva dedotta dalla parte.
- Il ricorso incidentale condizionato diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso principale viene rigettato e la questione subordinata resta priva di utilità processuale.
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