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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32721/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il porto di un oggetto atto ad offendere, costituito da un bastone di legno lungo 97 centimetri, rinvenuto nel baule di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Gli operanti avevano notato l'imputato mentre cercava di nascondersi all'interno del veicolo. Nell'immediatezza egli non aveva fornito una giustificazione del possesso; solo successivamente aveva dichiarato di avere acquistato il bastone per attività di giardinaggio, producendo uno scontrino la cui tempistica non coincideva con quella del controllo. Con il ricorso sono state dedotte violazione di legge quanto alla natura offensiva dell'attrezzo e all'assenza del giustificato motivo del porto, nonché vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 110 del 1975 e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero sostanzialmente ripetitivi delle censure già formulate in appello e diretti a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto logica e adeguata la motivazione dei giudici di merito sulla responsabilità, fondata sulle caratteristiche e sulle dimensioni del bastone, sulle circostanze del rinvenimento e sull'atteggiamento dell'imputato, che non aveva indicato nell'immediatezza alcun motivo del porto. La giustificazione fornita successivamente non è stata considerata idonea, poiché il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975 deve essere espresso immediatamente ed essere suscettibile di verifica da parte degli operanti. È stato ritenuto adeguato anche il diniego delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi specifici; corretta la mancata concessione dell'attenuante della lieve entità, in ragione delle dimensioni del bastone e delle circostanze del controllo; e corretta l'esclusione dell'art. 131-bis c.p., poiché il mancato riconoscimento della lieve entità per il reato di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 impedisce la declaratoria di particolare tenuità del fatto. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti.

    Il porto di un oggetto atto ad offendere richiede un giustificato motivo attuale, manifestato nell'immediatezza del controllo e verificabile dagli operanti; non è sufficiente una giustificazione prospettata soltanto successivamente.

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110

    La lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere può essere negata in considerazione delle dimensioni dell'oggetto e delle circostanze concrete del controllo.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente per la concessione.

  • art. 131-bis c.p.

    Per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel reato di porto di oggetti atti ad offendere, il giustificato motivo deve essere espresso nell'immediatezza del controllo, perché deve riferirsi all'attualità del porto ed essere immediatamente verificabile dagli operanti; una giustificazione formulata solo in seguito non è sufficiente.
  • La valutazione della natura offensiva dell'oggetto e dell'assenza del giustificato motivo può essere fondata congiuntamente sulle caratteristiche dell'oggetto, sulle circostanze del rinvenimento e sul comportamento tenuto dal detentore durante il controllo.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato dall'assenza di elementi positivi specifici; il solo stato di incensuratezza non impone la concessione delle attenuanti.
  • La lieve entità del fatto relativo al porto di oggetti atti ad offendere può essere esclusa in ragione delle dimensioni dell'oggetto e delle concrete modalità del controllo.
  • Per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
  • È inammissibile in cassazione il ricorso che, mediante la denuncia di vizi motivazionali solo apparenti, sollecita una diversa e alternativa valutazione dei dati processuali già esaminati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiArmiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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