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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37185/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice di appello, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace: l’imputata per percosse e minaccia, l’altro imputato per minaccia. Secondo l’accusa, la prima aveva lanciato un flaconcino di liquido contro il volto della persona offesa e, insieme all’altro imputato, gli aveva rivolto la frase «Ti faccio chiudere il negozio. Io ho il potere di farti chiudere». Entrambi hanno proposto ricorso. Con il primo motivo hanno sostenuto che la frase rappresentasse soltanto l’intenzione di segnalare eventuali irregolarità alle autorità, o fosse un’iperbole pronunciata in un momento di esasperazione, e che mancassero l’ingiustizia del male minacciato e l’idoneità intimidatoria, anche perché non avevano il potere di far chiudere il negozio. Con il secondo, la sola imputata condannata per percosse ha denunciato motivazione apparente e carenza di prova dell’offensività: il flaconcino, piccolo e privo di apprezzabile attitudine lesiva, non sarebbe stato idoneo a provocare la sensazione dolorosa richiesta dalla fattispecie. Con il terzo, entrambi hanno dedotto manifesta illogicità e travisamento della prova sulla credibilità della persona offesa e sui riscontri: lo screenshot WhatsApp proverebbe soltanto il conflitto tra le parti e non il fatto contestato, mentre non sarebbe chiarito se la testimone avesse assistito ai fatti o li avesse appresi dalla persona offesa. Hanno inoltre contestato le statuizioni civili per mancato esame della concreta esistenza di un danno risarcibile.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione non è ammesso per il mero vizio di motivazione: il terzo motivo, formulato come vizio di motivazione e travisamento della prova, non è stato quindi esaminato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: il giudice di merito aveva valutato la frase minacciosa nel contesto e sulla base del racconto della persona offesa, riscontrato dallo screenshot WhatsApp e dalle dichiarazioni della testimone; i ricorrenti non avevano indicato e documentato elementi fattuali idonei a dimostrare che si trattasse soltanto di una segnalazione di irregolarità o di una frase dettata dall’esasperazione. Il secondo motivo è stato accolto: il Tribunale aveva giustificato la sussistenza delle percosse richiamando la contestualità della minaccia e il clima di violenza, senza accertare se il lancio del flaconcino, non descritto per grandezza e peso, fosse idoneo a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica. La sentenza è stata pertanto annullata nei confronti della sola imputata condannata per percosse, limitatamente a tale reato, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto; quello dell’altro imputato è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Nulla è stato disposto per le spese della parte civile, che aveva depositato memoria e nota spese senza intervenire alla discussione orale.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di appello relativa a un reato di competenza del giudice di pace non può essere fondato sul mero vizio di motivazione.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La disposizione, insieme all’art. 606, comma 2-bis, c.p.p., preclude il ricorso per cassazione per il solo vizio di motivazione contro le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 612 c.p.

    Il giudice di merito, diversamente da quanto eccepito dai ricorrenti, ha ritenuto che la frase rivolta a Raffaele Marino «Ti faccio chiudere il negozio. Io ho il potere di farti chiudere» fosse volta a prospettare alla parte civile un male ingiusto e, come tale, integrasse il delitto di minaccia, dopo averla valutata in relazione al contesto in cui era stata pronunciata.

    La frase minacciosa va valutata nel contesto concreto per stabilire se prospetti un male ingiusto e integri il reato; nel caso, la censura è stata dichiarata inammissibile perché generica e non accompagnata dall’indicazione di evidenze fattuali idonee a contrastare la valutazione di merito.

  • art. 581 c.p.

    Poiché, dunque, secondo la costante interpretazione di questa Corte, non tutte le percussioni dell’altrui corpo costituiscono percosse in senso giuridico, ma soltanto quelle che, con un contenuto di apprezzabile violenza, siano dirette a produrre un altrettanto apprezzabile sensazione dolorifica, cioè a cagionare altrui male entro i predetti limiti di sofferenza.

    Per integrare le percosse occorre una condotta di apprezzabile violenza diretta a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica; non è necessario che il dolore si verifichi, ma deve essere provata l’idoneità della condotta a suscitarlo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione previsto dalla norma non è deducibile nel ricorso per cassazione contro sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, salvo che la censura evidenzi una violazione di legge riconducibile alla motivazione apparente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore, e l’affidano a tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La norma è richiamata per delimitare l’esposizione dei motivi ai fini della motivazione della decisione.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    Il rilievo del vizio indicato impone l’annullamento del capo relativo al reato di percosse, affinché il giudice del rinvio rinnovi l’esame del punto oggetto di sindacato alla luce dei principi di diritto enunciati.

    La Corte ha scrutinato la censura relativa alle percosse in quanto il difetto motivazionale, concretandosi in una motivazione apparente su un elemento costitutivo del reato, integra una violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Tale vizio integra una violazione di legge (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01) ed è, pertanto, scrutinabile nel presente giudizio.

    La motivazione apparente su un elemento costitutivo della fattispecie è qualificata come violazione di legge e può essere esaminata anche nel giudizio di cassazione limitato per i reati di competenza del giudice di pace.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di appello relativa a un reato di competenza del giudice di pace non è deducibile il mero vizio di motivazione; la censura è tuttavia esaminabile quando la motivazione apparente su un elemento costitutivo del reato integri una violazione di legge.
  • La configurabilità delle percosse richiede una condotta con apprezzabile contenuto di violenza, diretta a produrre un’apprezzabile sensazione dolorifica. Non è necessario che il dolore si verifichi, ma deve essere accertata e motivata l’idoneità della condotta a suscitarlo; il contesto conflittuale, da solo, non dimostra tale requisito.
  • La valutazione della natura minacciosa di un’espressione deve tener conto del contesto in cui è stata pronunciata. Se il giudice di merito ha motivatamente ravvisato la prospettazione di un male ingiusto e l’idoneità intimidatoria, la censura in cassazione deve indicare e documentare specifiche evidenze fattuali idonee a dimostrare una diversa interpretazione; una contestazione generica non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieLesioniMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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