Cassazione Penale, Sentenza n. 32984/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati previsti dagli artt. 40, comma 1, lettere b) ed f), e 49, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, con condanna a sette mesi di reclusione, euro 8.000 di multa e confisca di quanto sequestrato. La Corte di appello di Bari aveva confermato la decisione del Tribunale. Con unico motivo di ricorso, la difesa ha denunciato violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso la particolare tenuità del fatto soltanto sulla base dell'abitualità della condotta, desunta da precedenti penali non specifici né della stessa indole. Il ricorrente ha dedotto che tali precedenti, riferiti a una diversa ratio puniendi, non fossero sufficienti a integrare la condizione ostativa dell'abitualità, anche considerando che l'applicazione di una pena superiore al minimo edittale non preclude di per sé il riconoscimento della causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la Corte di appello aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. elencando precedenti per detenzione e vendita illecita di stupefacenti, furto, violazione delle misure di prevenzione e partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, senza spiegare perché tali reati fossero della stessa indole o fossero sorretti da un'analoga motivazione a delinquere rispetto ai reati oggetto del giudizio, riguardanti il trasporto illecito di gasolio agricolo e la sottrazione dello stesso all'accertamento e al pagamento dell'IVA. La motivazione è stata qualificata come assertiva e apparente. La sentenza è stata annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per una nuova valutazione dell'eventuale abitualità. È stata mantenuta ferma la formazione del giudicato progressivo sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b) e f), d.lgs. n. 504/1995
Norme incriminatrici poste a fondamento della condanna, rimasta ferma quanto all'accertamento del reato e alla responsabilità dell'imputato.
art. 49, comma 1, d.lgs. n. 504/1995
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna, rimasta ferma quanto all'accertamento del reato e alla responsabilità dell'imputato.
La particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per abitualità sulla base del mero elenco di precedenti eterogenei; occorre una motivazione specifica sui caratteri fondamentali comuni o sull'analoga motivazione a delinquere.
È richiamato per individuare i criteri in base ai quali stabilire se reati diversi siano della stessa indole.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Disposizione invocata per denunciare la violazione di legge e il vizio di motivazione relativi al rigetto della richiesta ex art. 131-bis c.p.
Massime di principio
- Ai fini della condizione ostativa dell'abitualità prevista dall'art. 131-bis c.p., non basta elencare precedenti penali: il giudice deve motivare specificamente la loro rilevanza, verificando se presentino caratteri fondamentali comuni o un'analoga motivazione a delinquere rispetto al reato giudicato.
- Sono reati della stessa indole non soltanto quelli che violano la medesima disposizione, ma anche quelli che, pur previsti da norme diverse, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive, le condizioni ambientali o i motivi che hanno determinato le condotte.
- L'eterogeneità dei precedenti rispetto al reato oggetto del giudizio impone una motivazione rafforzata sull'effettiva riconducibilità degli stessi alla medesima indole o a una comune motivazione a delinquere; il mero richiamo al casellario giudiziale integra motivazione apparente.
- La distanza temporale tra i precedenti e il reato giudicato non esclude, di per sé, la rilevanza dell'abitualità, ma resta necessario dimostrare in concreto che ricorra una condizione ostativa prevista dall'art. 131-bis c.p.
- Quando il vizio riguarda esclusivamente la valutazione dell'art. 131-bis c.p., l'annullamento può essere limitato alla causa di non punibilità, con rinvio per una nuova valutazione e conservazione del giudicato progressivo sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32913/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32914/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32915/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32916/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32917/2026 del 07/09/2026
- Sentenza penale · 7 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 32920/2026 del 07/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →