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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33775/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

Il destinatario di un'intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali per sanzioni amministrative ha impugnato l'atto sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali e delle cartelle presupposte e deducendo la prescrizione dei crediti. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione. In appello, l'ente riscossore ha dedotto l'avvenuta notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione; il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere per adesione alla definizione agevolata, ha regolato le spese secondo soccombenza virtuale e ha accolto l'appello incidentale di un comune, ponendo a carico dell'opponente le spese di entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione, l'opponente ha censurato la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 c.c., sostenendo che il comune appellante incidentale avesse chiesto le spese nei confronti di un soggetto diverso (l'originario concessionario della riscossione) e non nei confronti di lui, sicché il giudice non avrebbe potuto condannarlo al rimborso delle spese in favore del comune.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la condanna alle spese si fonda sul principio di causalità e che, in caso di riforma della decisione di primo grado o di cessazione della materia del contendere, il giudice dell'impugnazione può regolare d'ufficio le spese anche del primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza virtuale. Ha quindi ritenuto legittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del comune appellante incidentale, nonostante la richiesta fosse stata formulata nei confronti di un diverso soggetto, poiché la statuizione sulle spese è accessoria e può essere adottata anche d'ufficio a carico del soccombente, salvo espresso dissenso del beneficiario. Il ricorso è stato rigettato; non è stata disposta la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione perché le controparti erano rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata come norma processuale a fondamento della censura per violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.

  • art. 99 c.p.c.

    È stata evocata dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda in tema di spese.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata evocata dal ricorrente per denunciare ultrapetizione o pronuncia su domanda non proposta nei suoi confronti.

  • art. 2907 c.c.

    È stata evocata dal ricorrente nel medesimo quadro di censura processuale, senza che la Corte ne abbia tratto un'autonoma ratio decisoria.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte lo indica come norma che regola la liquidazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, inteso come corollario del principio di causalità.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d'appello può e deve riconsiderare d'ufficio anche la regolazione delle spese del grado precedente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne fa applicazione dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La regolazione delle spese processuali è governata dal principio di causalità: la soccombenza è il criterio rivelatore del soggetto che ha dato causa alla lite, ma il giudice deve avere riguardo all'esito complessivo del giudizio.
  • In caso di riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'impugnazione può provvedere d'ufficio anche sulle spese del grado precedente, applicando la soccombenza virtuale.
  • La condanna alle spese può essere pronunciata anche d'ufficio nei confronti del soccombente, pur in difetto di una richiesta perfettamente indirizzata contro di lui, salvo che la parte vittoriosa abbia manifestato espressa volontà contraria.
  • Quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, il giudice deve comunque valutare il fondamento della domanda ai soli fini della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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