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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30704/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per omesso versamento del contributo unificato tributario relativo all'iscrizione a ruolo di nove appelli proposti nell'anno 2015 dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano, oltre alle conseguenti sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma i giudici tributari di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In Cassazione egli propone un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015, sostenendo che, poiché nei giudizi relativi al contributo unificato le spese di lite erano state compensate, anche il contributo unificato avrebbe dovuto seguire il medesimo regime delle spese processuali e non essere posto integralmente a suo carico. In sostanza, contesta la distinzione operata dai giudici di merito tra spese di lite e contributo unificato e invoca un'analogia con la disciplina del processo amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria ed è dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo di ciascun grado di giudizio, indipendentemente dall'esito della lite e dalla regolazione delle spese processuali. Ha inoltre confermato che la disciplina speciale del processo amministrativo, che pone il contributo a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, non è applicabile per analogia al processo civile o tributario, mancando un'eadem ratio. Ne è conseguita la legittimità dell'invito al pagamento emesso per l'omesso versamento del contributo unificato e il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'Amministrazione e dell'agente della riscossione; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il contributo unificato ha natura tributaria e costituisce un'entrata dovuta per il servizio giustizia; esso è collegato all'iscrizione a ruolo di ciascun grado di giudizio e non alla soccombenza.
  • La regolazione delle spese processuali e la debenza del contributo unificato operano su piani distinti: la compensazione delle spese non incide, di per sé, sull'obbligo di pagare il contributo.
  • La disciplina speciale prevista per il processo amministrativo, che addossa il contributo alla parte soccombente anche in presenza di compensazione delle spese, non è estensibile per analogia al processo civile o tributario in assenza di eadem ratio.
  • In caso di omesso pagamento del contributo unificato, l'ufficio può procedere all'invito al pagamento e, in difetto, alla riscossione coattiva e all'irrogazione della sanzione secondo il T.U. spese di giustizia.
  • Nel processo tributario il contributo unificato deve essere versato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, senza distinzione tra ricorrente e resistente.
  • Il precedente relativo al rimborso del contributo unificato in sede di liquidazione delle spese di lite non altera la disciplina autonoma della debenza e della riscossione del contributo medesimo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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