Cassazione Civile, Ordinanza n. 30704/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa dall'agente della riscossione per omesso versamento del contributo unificato tributario relativo all'iscrizione a ruolo di nove appelli proposti nell'anno 2015 dinanzi alla Commissione tributaria regionale di Milano, oltre alle conseguenti sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma i giudici tributari di merito avevano respinto il ricorso e l'appello. In Cassazione egli propone un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 546/1992, come modificato dal d.lgs. 156/2015, sostenendo che, poiché nei giudizi relativi al contributo unificato le spese di lite erano state compensate, anche il contributo unificato avrebbe dovuto seguire il medesimo regime delle spese processuali e non essere posto integralmente a suo carico. In sostanza, contesta la distinzione operata dai giudici di merito tra spese di lite e contributo unificato e invoca un'analogia con la disciplina del processo amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che il contributo unificato ha natura di entrata tributaria ed è dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo di ciascun grado di giudizio, indipendentemente dall'esito della lite e dalla regolazione delle spese processuali. Ha inoltre confermato che la disciplina speciale del processo amministrativo, che pone il contributo a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, non è applicabile per analogia al processo civile o tributario, mancando un'eadem ratio. Ne è conseguita la legittimità dell'invito al pagamento emesso per l'omesso versamento del contributo unificato e il rigetto del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva dell'Amministrazione e dell'agente della riscossione; è stata inoltre data atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma utilizzata per incardinare il motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 15, comma 2-ter, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizione evocata dal ricorrente, ma ritenuta non idonea a fondare la tesi secondo cui il contributo unificato seguirebbe il regime delle spese di lite.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Richiamato quale testo modificativo della disciplina del processo tributario.
artt. 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), L. 11 marzo 2014, n. 23
Richiamati nel contesto della riforma della disciplina processuale tributaria.
Indicato come Testo Unico delle spese di giustizia, fonte autonoma della disciplina del contributo unificato e della sua riscossione.
art. 8, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il collegamento del contributo unificato all'anticipazione delle spese del processo.
art. 9, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per affermare che il contributo unificato è dovuto all'iscrizione a ruolo.
art. 13, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato sia per la disciplina generale del contributo unificato sia, al comma 1-quater, per il raddoppio in caso di rigetto del ricorso.
art. 14, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Individuato come norma che pone il pagamento contestuale del contributo a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio.
art. 15, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per distinguere il recupero delle spese di giudizio dalla disciplina del contributo unificato.
art. 16, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la procedura di invito al pagamento e per gli effetti dell'omesso pagamento.
art. 248, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base della riscossione coattiva del contributo e delle sanzioni mediante iscrizione a ruolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 6-bis.1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma del processo amministrativo ritenuta non analogicamente estensibile al processo civile o tributario.
Massime di principio
- Il contributo unificato ha natura tributaria e costituisce un'entrata dovuta per il servizio giustizia; esso è collegato all'iscrizione a ruolo di ciascun grado di giudizio e non alla soccombenza.
- La regolazione delle spese processuali e la debenza del contributo unificato operano su piani distinti: la compensazione delle spese non incide, di per sé, sull'obbligo di pagare il contributo.
- La disciplina speciale prevista per il processo amministrativo, che addossa il contributo alla parte soccombente anche in presenza di compensazione delle spese, non è estensibile per analogia al processo civile o tributario in assenza di eadem ratio.
- In caso di omesso pagamento del contributo unificato, l'ufficio può procedere all'invito al pagamento e, in difetto, alla riscossione coattiva e all'irrogazione della sanzione secondo il T.U. spese di giustizia.
- Nel processo tributario il contributo unificato deve essere versato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, senza distinzione tra ricorrente e resistente.
- Il precedente relativo al rimborso del contributo unificato in sede di liquidazione delle spese di lite non altera la disciplina autonoma della debenza e della riscossione del contributo medesimo.
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