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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 27/2025 del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 28 gennaio 2025, pronunciata sul ricorso RG n. 699/2024;

Giustizia amministrativa202600207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme e delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente e il difensore antistatario hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, Sezione Lavoro, n. 27/2025, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. Il giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, condannando il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici accertati, nonché al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. È stato inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario sia attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e disponga di 120 giorni per adempiere, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, in presenza dei relativi presupposti, la richiesta di un indennizzo; nel caso concreto il giudice ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario ad acta e ha negato l'indennizzo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile al processo amministrativo, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell'azione.
  • Accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato e non essendo state opposte ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato e può rendere non necessario il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso può essere condannata alle spese del giudizio, anche se si costituisce soltanto formalmente e non contesta la pretesa esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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