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Sentenza

Sentenza n. 1572/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 313,94, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. lavoro, n. 694 dell’8 maggio 2025. La sentenza aveva riconosciuto in suo favore la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per il periodo da marzo a giugno 2021, condannando il Ministero al pagamento di euro 313,94, oltre rivalutazione e interessi legali. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento, con riconoscimento degli interessi dal sorgere al soddisfo, nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l’inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento, senza che l’Amministrazione avesse provveduto. Ha quindi accolto il ricorso per ottemperanza e dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, disponendo il pagamento delle somme dovute secondo quanto stabilito nella sentenza presupposta entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già interessi legali dal momento previsto nella sentenza da eseguire fino al soddisfo. Il TAR ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, imponendogli di provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni previa richiesta del ricorrente e di trasmettere una relazione al Tribunale. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dipendente pubblico inserito nella struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 200, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 3; art. 114, comma 4, lettera e)

    Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inottemperanza, di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora non è stata applicata perché il titolo esecutivo già prevedeva la decorrenza degli interessi legali fino al soddisfo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme al passaggio in giudicato e alla notificazione del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15.3.2001

    La disposizione costituisce la base contrattuale del credito retributivo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, relativo alla retribuzione professionale docenti.

  • d.m. n. 55/2014

    minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari

    È stato utilizzato analogicamente quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenendo conto della bassa complessità delle questioni.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione, sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria.
  • Accertata l’inottemperanza a una sentenza definitiva di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato e può nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il titolo da eseguire già riconosca interessi legali dal momento previsto fino all’effettivo pagamento, non ravvisandosi la necessità di aggiungere una misura coercitiva ulteriore.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione debitrice, purché dotato delle competenze necessarie; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa obbligata, non gli spetta un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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