Cassazione Civile, Ordinanza n. 17217/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, nel giudizio originario contro una sentenza della CTR Sicilia, aveva accolto solo il terzo motivo del ricorso della contribuente, rigettando il primo e il secondo e cassando con rinvio. Nel ricorso per revocazione la società ha dedotto un errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse omesso l'esame di una delle due censure formulate con il secondo motivo del ricorso originario. Successivamente, con memoria depositata prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 148 del 2017 e dell'art. 6 d.l. n. 193 del 2016, documentando la domanda di adesione, l'accettazione e il pagamento di alcune rate, con residuo pagamento delle ultime due rate. Ha quindi depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Avvocatura dello Stato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per revocazione e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha altresì compensato integralmente le spese tra le parti, ritenendo sussistenti ragioni di compensazione in considerazione dell'andamento complessivo del giudizio e del comportamento processuale della ricorrente. Ha escluso inoltre l'applicazione del doppio contributo unificato, perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
norma posta a fondamento del ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dell'asserito errore di fatto dedotto a sostegno della revocazione.
la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte, con passaggio in giudicato della decisione impugnata.
in mancanza di accettazione della rinuncia non opera automaticamente l'esclusione della condanna alle spese; la Corte può valutare se compensarle.
richiamato come base della definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione.
richiamato come ulteriore base normativa della definizione agevolata cui la società ha aderito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa la debenza del doppio contributo unificato poiché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione o per revocazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, perché la rinuncia fa venir meno l'interesse a proseguire l'impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
- Nel caso di rinuncia non accettata, la condanna alle spese non è automatica: il giudice conserva un margine di valutazione e può disporne la compensazione in presenza di ragioni apprezzabili, desumibili dall'andamento del processo e dal comportamento delle parti.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa estintiva del giudizio di impugnazione sopravviene alla proposizione del ricorso.
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