Cassazione Civile, Ordinanza n. 22882/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di una professionista, avvocata iscritta all'albo, alla Gestione separata INPS per contributi relativi all'anno 2009. La lavoratrice aveva già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa, ma non quella soggettiva, e aveva ottenuto in primo e secondo grado l'accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione e della non debenza dei contributi richiesti. La Corte d'appello aveva ritenuto che, avendo la professionista percepito nel 2009 un reddito inferiore a 5.000 euro, non sussistesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, e aveva anche affermato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la violazione dell'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 e dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2010, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente subordinato l'obbligo di iscrizione al superamento della soglia reddituale, quando invece, per il professionista iscritto ad albo, rileva l'esercizio abituale della professione e non il solo reddito percepito; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. e della disciplina sulla Gestione separata, sostenendo che la dichiarazione dei redditi del 28.9.2010 costituiva atto interruttivo della prescrizione, in quanto riconoscimento del debito. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando a sua volta la violazione delle norme sull'iscrizione alla Gestione separata e l'illegittimità delle sanzioni applicate, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'INPS, ritenendo errata la regola applicata dalla Corte d'appello: per il professionista iscritto ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sorge in presenza dell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di 5.000 euro rileva invece solo per il lavoro autonomo occasionale e non opera come franchigia o soglia di esenzione per l'attività abituale. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e l'intero ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi indicati; il giudice di rinvio dovrà inoltre considerare, se del caso, lo slittamento del termine di versamento dei contributi per l'anno 2009 e la possibile incidenza della pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022 sul tema delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che generi redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Norma richiamata nel sistema interpretativo che conferma la lettura dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La soglia di 5.000 euro rileva solo come presupposto per i lavoratori autonomi occasionali; non costituisce una soglia di esenzione per il professionista che svolga abitualmente l'attività.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2010
Norma richiamata dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo del professionista iscritto ad albo.
Richiamato ai fini della decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
Richiamato ai fini della disciplina della prescrizione del credito contributivo.
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
Richiamato dalla parte resistente per contestare la legittimità delle sanzioni applicate.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
Indicato come fonte dello slittamento del termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, rilevante per il dies a quo della prescrizione.
Corte cost. n. 104/2022
Richiamata come possibile parametro per valutare la debenza delle sanzioni in caso di accertata sussistenza dell'obbligo contributivo.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende dal superamento della soglia di 5.000 euro, ma dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale che produca redditi non coperti dalla contribuzione della cassa di categoria.
- La soglia di 5.000 euro prevista dalla disciplina della Gestione separata opera come presupposto per il lavoro autonomo occasionale e non come franchigia o limite di esenzione per l'attività professionale abituale.
- Quando la controversia riguarda l'iscrizione alla Gestione separata di un libero professionista, il giudice deve accertare in fatto il carattere abituale dell'attività mediante elementi indiziari quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, mentre il reddito inferiore a 5.000 euro può al più costituire un indizio da valutare insieme agli altri.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo va individuato tenendo conto dell'effettiva scadenza del termine di versamento, anche quando questo sia stato differito da disposizioni amministrative o normative sopravvenute.
- Se viene accertato l'obbligo contributivo, il tema delle sanzioni deve essere riesaminato alla luce delle eventuali pronunce della Corte costituzionale che incidano sulla disciplina applicabile.
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