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Sentenza

Sentenza n. 1808/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione I Stralcio, 10 maggio 2024, n. 9300, resa tra le parti, non notificata e concernente l’ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità organizzata.

Giustizia amministrativa202409100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di sgombero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, già art. 2-decies, comma 2, l. 575/1965. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione della disciplina sulla confisca, sullo sgombero e sulla tutela dei diritti dei terzi, nonché dell’art. 823 c.c., sostenendo che lo sgombero avrebbe dovuto essere preceduto dalla definitiva assegnazione o destinazione del bene, da una motivazione specifica e dalla considerazione delle spese sostenute per il completamento dell’immobile; difetto assoluto di motivazione e sviamento, lamentando di non essere stati informati della confisca e di avere manifestato disponibilità a pagare un’indennità o a ottenere un contratto di locazione; violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990 per omessa partecipazione procedimentale; manifesta ingiustizia e irragionevolezza del termine assegnato per il rilascio. È stata inoltre prospettata l’applicazione analogica della disciplina fallimentare, in particolare per consentire la permanenza nell’immobile sino alla liquidazione, e sono state richiamate esigenze abitative e la posizione di uno degli occupanti, asseritamente estraneo al nucleo familiare originario e al procedimento di prevenzione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, dopo la confisca definitiva, il bene sia acquisito al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi e che l’ordinanza di sgombero costituisca esercizio vincolato e doveroso del potere previsto dall’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011. Lo sgombero non è subordinato alla previa destinazione del bene né richiede una specifica ponderazione degli interessi o un’ulteriore motivazione oltre all’indicazione della definitività della confisca. La confisca determina inoltre, ai sensi dell’art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011, lo scioglimento dei contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento e l’estinzione dei diritti reali di godimento; pertanto anche un’eventuale locazione sarebbe cessata con la confisca definitiva. Le contestazioni relative alla validità, all’estensione della confisca o alla buona fede del terzo devono essere proposte davanti al giudice penale, non potendo essere esaminate nel giudizio amministrativo sull’ordinanza di sgombero. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, stante la natura vincolata del provvedimento. È stata esclusa l’applicabilità analogica della disciplina fallimentare, poiché il richiamo all’art. 47 r.d. 267/1942 riguarda la fase del sequestro, quando permane la proprietà privata, e non la fase successiva alla confisca definitiva. Le esigenze abitative e il diritto a permanere nell’immobile non sono idonei a impedire lo sgombero. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011

    non presente nel testo in forma integrale

    Prevede il potere-dovere dell’Agenzia di procedere allo sgombero dopo la confisca definitiva; l’ordinanza è qualificata come atto vincolato e non subordinato alla previa destinazione del bene.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. 159/2011

    a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV

    La confisca definitiva trasferisce il bene al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi, ferma la tutela dei terzi nelle forme previste dalla legge.

  • art. 52, comma 4, d.lgs. 159/2011

    la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi

    La confisca definitiva scioglie automaticamente i contratti di godimento e determina l’estinzione dei diritti reali di godimento sul bene.

  • art. 45-bis d.lgs. 159/2011

    l’Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l’immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento nel caso previsto dall’articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare

    Attribuisce all’Agenzia una facoltà discrezionale di differire l’esecuzione dello sgombero, non un obbligo di rinviarlo.

  • art. 823, comma 2, c.c.

    l’Amministrazione [...] ha la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice

    Consente all’amministrazione di tutelare amministrativamente i beni pubblici e di adottare le misure necessarie alla difesa della proprietà e del possesso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non presente nel testo in forma integrale

    L’omessa comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità dell’atto vincolato quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    non presente nel testo in forma integrale

    Le garanzie partecipative non incidono sulla legittimità dell’ordinanza di sgombero quando essa è vincolata e il suo contenuto non può essere modificato dall’apporto partecipativo.

  • art. 40, comma 2, d.lgs. 159/2011

    non presente nel testo in forma integrale

    Il richiamo all’art. 47 r.d. 267/1942 riguarda la fase del sequestro, non la fase successiva alla confisca definitiva.

  • art. 47 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    non presente nel testo in forma integrale

    La disciplina richiamata in materia fallimentare non è analogicamente applicabile alla permanenza nell’immobile dopo la confisca definitiva.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    non presente nel testo in forma integrale

    Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    non presente nel testo in forma integrale

    Richiamato nel dispositivo quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Dopo la confisca definitiva di prevenzione, il bene è acquisito al patrimonio dello Stato libero da oneri e pesi e l’ordinanza di sgombero degli occupanti costituisce esercizio vincolato e doveroso del potere amministrativo previsto dall’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011.
  • L’adozione dell’ordinanza di sgombero non è subordinata alla previa destinazione o assegnazione del bene confiscato, poiché lo sgombero e la successiva destinazione sono fasi autonome.
  • Nel giudizio amministrativo contro l’ordinanza di sgombero non possono essere esaminati i vizi della confisca, la sua estensione o la posizione di eventuali terzi in buona fede; tali questioni devono essere fatte valere davanti al giudice penale nelle sedi previste dall’ordinamento.
  • La confisca definitiva determina ope legis lo scioglimento dei contratti aventi a oggetto diritti personali di godimento e l’estinzione dei diritti reali di godimento sul bene, sicché un eventuale contratto di locazione non può legittimare la permanenza dell’occupante dopo la confisca.
  • Quando lo sgombero è atto vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniInterdittiva e informazione antimafiaAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
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