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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35162/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita di una raccolta di volumi da collezione: alcuni venditori avevano ceduto all'acquirente, per un prezzo complessivo di euro 55.800, anche un volume che appariva attribuibile ad Annibale Carracci. Dopo oltre due anni l'acquirente contestava l'attribuzione del libro e chiedeva la restituzione di euro 10.000 a titolo di danno, previa restituzione dell'opera. Parallelamente, la coniuge dell'acquirente promuoveva un diverso giudizio monitorio per ottenere la consegna di una serie di libri o, in alternativa, il pagamento di una somma di denaro. I venditori, a loro volta, avviavano un ulteriore giudizio contro l'acquirente sostenendo che, qualora la domanda della coniuge fosse stata accolta, egli dovesse essere condannato a manlevarli o comunque a restituire i libri, richiamando il mandato senza rappresentanza e gli obblighi del mandatario verso il mandante. I motivi del ricorso per cassazione censuravano la sentenza d'appello per violazione degli artt. 1703, 1705, 1706 e 1713 c.c., oltre che dell'art. 948 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ricondotto la domanda a una manleva/g aranzia impropria e non avessero considerato che, nel mandato senza rappresentanza, il terzo avrebbe interesse a che il mandatario adempia correttamente agli obblighi verso il mandante, anche per neutralizzare l'eventuale azione di rivendicazione proposta dal mandante stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto condivisibile la decisione della Corte d'appello, osservando che i ricorrenti erano estranei al contratto di mandato e non potevano invocare gli obblighi nascenti dagli artt. 1703 ss. c.c. per paralizzare un'azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c. proposta nei loro confronti da un terzo. La Corte ha rilevato inoltre che la ricostruzione del ricorso non consentiva di comprendere con precisione il contenuto dell'atto introduttivo di primo grado, profilando anche un possibile difetto di specificità/ex art. 366 c.p.c.; in ogni caso, la tesi dei ricorrenti era considerata forzata e inidonea a trasformare la controversia in una domanda fondata sul mandato. L'azione che in concreto sarebbe stata eventualmente esperibile, secondo la Corte, era semmai una domanda di indebito o di risarcimento nei confronti del mandatario, non una condanna del mandatario verso il mandante azionata dal terzo estraneo al rapporto. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito per difetto di interesse. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La Corte osserva che il ricorso non consente di ricostruire con precisione il contenuto dell'atto introduttivo di primo grado, con possibile profilo di inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 1703 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per fondare gli obblighi del mandatario; la Corte esclude che possa essere invocato da terzi estranei al rapporto di mandato.

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato per sostenere la disciplina del mandato senza rappresentanza; la Corte ne esclude l'utilizzabilità in favore del terzo alienante estraneo al mandato.

  • art. 1706 c.c.

    Invocato per ricostruire gli effetti del mandato senza rappresentanza e la rivendicazione dei beni mobili; la Corte nega che ciò legittimi la pretesa azionata dal terzo.

  • art. 1713 c.c.

    "rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato"

    La Corte ribadisce che gli obblighi di restituzione del mandatario spettano al mandante e non possono essere fatti valere dal terzo estraneo al mandato.

  • art. 948 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti come base dell'azione di rivendicazione e della pretesa di recupero dei beni; la Corte afferma però che tale azione reale è del tutto distinta dal rapporto di mandato e non consente ai terzi di fondare su di esso la propria domanda.

  • art. 274 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla richiesta di riunione delle cause; non assume un ruolo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    È richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli obblighi e le azioni derivanti da un contratto di mandato possono essere fatti valere solo dalle parti del rapporto, non da soggetti terzi che vi siano estranei.
  • L'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c. è un'azione reale autonoma, distinta e non interferente con il rapporto contrattuale eventualmente esistente tra altre parti.
  • Non è consentito al terzo estraneo a un contratto di invocare la disciplina del mandato per opporsi a una rivendica o per ottenere una condanna del mandatario nei confronti del mandante.
  • Se il terzo ritiene di aver subito pregiudizio per la mancata o inesatta esecuzione di obblighi connessi a un mandato, la tutela eventualmente esperibile è quella derivante dal rapporto obbligatorio pertinente, non una pretesa fondata direttamente sul mandato stesso in suo favore.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario esporre con chiarezza il contenuto degli atti di causa rilevanti, perché altrimenti il motivo può risultare privo di specificità e non consentire il controllo sulla denunciata violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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