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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25291/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputato per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti di lieve entità. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti in lieve entità. L'unico motivo deduceva il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., sostenendo in sostanza che il numero ridotto di dosi trattate e il limitato profitto ricavabile dalla cessione avrebbero dovuto giustificare il beneficio. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché formulata in modo tautologico e priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il concreto disvalore della condotta in relazione al quantitativo di stupefacente ceduto e a quello detenuto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La qualificazione del fatto in termini di lieve entità riguarda il reato di stupefacenti ed è valutata in base al concreto disvalore della condotta, anche con riferimento al quantitativo di sostanza ceduta e detenuta.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non consegue automaticamente alla lieve entità del fatto di stupefacenti; richiede un autonomo accertamento sulla speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia della gravità dell'evento dannoso o pericoloso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
  • Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è necessario allegare e dimostrare un effettivo contenuto di speciale tenuità tanto del lucro quanto dell'evento dannoso o pericoloso, non essendo sufficiente il solo richiamo al numero limitato di dosi o al modesto profitto.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo assertivo i medesimi argomenti già scrutinati dai giudici di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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