Cassazione Civile, Ordinanza n. 36946/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una lavoratrice agricola, del provvedimento con cui l'INPS aveva chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2012, ritenendole indebitamente percepite per effetto dell'intervenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, cancellazione non impugnata. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, rilevando che, pur non avendo l'iscrizione negli elenchi efficacia di prova legale dell'effettività del rapporto di lavoro, il decorso definitivo del termine di decadenza per la reiscrizione ex art. 22 d.l. n. 7/1970 impediva ulteriori accertamenti sull'esistenza del rapporto e, quindi, la pretesa alla prestazione previdenziale. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 32 l. n. 264/1949, come modificato dall'art. 1 l. n. 1049/1970, 12 R.D. 1949/1940, l. n. 2248/1865 All. E e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito all'iscrizione negli elenchi efficacia costitutiva dello status di assicurato; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione alla condanna alle spese, ritenuta conseguenza dell'asserita illegittimità della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza impugnata non aveva aderito all'idea che l'iscrizione negli elenchi sia elemento costitutivo del diritto alla prestazione, ma si era conformata all'orientamento consolidato secondo cui il definitivo decorso del termine di decadenza per la reiscrizione preclude ogni ulteriore accertamento sull'esistenza del rapporto di lavoro, perché l'assicurato viene a essere privo della condizione abilitante all'accesso alla prestazione previdenziale. Conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, in quanto dipendente dall'accoglimento del primo. Il ricorso è stato quindi respinto senza regolazione delle spese, essendo stata dichiarata l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il definitivo decorso del termine di decadenza per la domanda di reiscrizione agli elenchi preclude ulteriori accertamenti sull'esistenza del rapporto di lavoro ai fini dell'accesso alla prestazione previdenziale.
Norma invocata dalla ricorrente per contestare la pretesa efficacia costitutiva dell'iscrizione negli elenchi; la Corte non ne trae un principio diverso da quello consolidato sulla preclusione derivante dalla decadenza.
art. 1 l. n. 1049/1970
Norma richiamata con riferimento alla disciplina dell'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.
Norma richiamata dalla ricorrente nel tentativo di sostenere la diversa ricostruzione del regime dell'iscrizione e della prova del rapporto di lavoro.
l. n. 2248/1865, All. E
Norma richiamata a sostegno della censura di violazione di legge.
Norma invocata in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ritiene assorbente la preclusione derivante dalla decadenza.
La censura sulle spese resta inammissibile perché dipendente dall'esito del primo motivo, risultato infondato.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.
La Corte esclude la liquidazione delle spese in ragione dell'esonero dichiarato dalla ricorrente.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di prestazioni previdenziali per lavoratori agricoli, il decorso definitivo del termine di decadenza per la domanda di reiscrizione negli elenchi preclude ogni ulteriore accertamento giudiziale sull'esistenza del rapporto di lavoro, poiché viene meno la condizione necessaria per l'accesso alla prestazione.
- L'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli non integra, di per sé, una prova legale e costitutiva del diritto alla prestazione; tuttavia, se la relativa decadenza è definitivamente maturata, l'interessato non può più ottenere il riesame della propria posizione ai fini previdenziali.
- Quando il primo motivo di ricorso è infondato e la censura sulle spese è espressamente subordinata al suo accoglimento, il secondo motivo resta privo di autonomia e non può essere accolto.
- La censura sulla regolazione delle spese processuali non può trovare accoglimento se la soccombenza nel merito permane e non emergono vizi autonomi della statuizione sulle spese.
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