Cassazione Civile, Ordinanza n. 35679/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un intimazione di sfratto per morosità e contestuale domanda di convalida relativa a un immobile locato per uso commerciale, per il mancato pagamento dei canoni da marzo a giugno 2012. La conduttrice si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di pagamento di una somma a titolo di indebito arricchimento per lavori eseguiti sull'immobile e chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione. Il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione, accoglieva la riconvenzionale, compensava il credito da arricchimento con i canoni dovuti e condannava il locatore al pagamento del residuo. La Corte d'appello confermava. In cassazione il locatore deduceva tre motivi: 1) violazione delle regole sulla consulenza tecnica d'ufficio, lamentando che il CTU avesse acquisito informazioni e documenti da terzi senza autorizzazione e che la Corte d'appello non avesse esaminato la relativa censura; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che i lavori non risultavano autorizzati dal locatore in favore della conduttrice ma, al più, di una diversa società con altro rapporto locatizio, e che mancava prova della disponibilità dell'immobile in capo alla conduttrice; 3) violazione degli artt. 1453 e 1587 c.c., per avere la Corte d'appello trascurato l'inadempimento della conduttrice e per non averne valutato la gravità ai fini della risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il CTU si era limitato ad acquisire elementi accessori necessari a rispondere ai quesiti, senza accertare i fatti costitutivi delle domande; ha chiarito che, in tale ambito, il consulente può assumere informazioni anche da terzi. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva accolto la domanda riconvenzionale non ai sensi dell'art. 1592 c.c., ma dell'art. 2041 c.c., valorizzando la specifica autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la natura migliorativa delle opere, circostanze rispetto alle quali era irrilevante se l'autorizzazione fosse stata rilasciata a una diversa ditta. Ha respinto il terzo motivo osservando che la sentenza impugnata non aveva esaminato la gravità dell'inadempimento e che il ricorrente non aveva dimostrato di avere ritualmente formulato una specifica domanda o eccezione sul punto; inoltre, non ricorreva una motivazione apparente, poiché il vizio denunciato era in realtà un omesso esame/omessa pronuncia impropriamente prospettato. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'obbligo del doppio contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Consente la trattazione in camera di consiglio non partecipata con proposta del relatore notificata alle parti.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Il ricorso deve denunciare correttamente il tipo di vizio: omessa pronuncia come error in procedendo ex n. 4; omesso esame di un fatto storico ex n. 5; violazione di legge ex n. 3.
Richiamato insieme all'art. 194 c.p.c. nel quadro dei poteri del consulente tecnico d'ufficio.
Il CTU può acquisire chiarimenti dalle parti o da terzi, ma non può supplire all'onere probatorio delle parti sui fatti costitutivi o eccezioni.
artt. 90, 91 e 92 disp. att. c.p.c.
Richiamati in relazione all'attività del consulente tecnico d'ufficio.
L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato o delle eccezioni incombe sulle parti; il motivo è respinto perché non attacca la vera ratio della decisione.
Norma evocata dal ricorrente ma ritenuta non posta a base della decisione di merito, che ha invece applicato l'art. 2041 c.c.
Fondamento dell'accoglimento della domanda riconvenzionale per indebito arricchimento, al fine di reintegrare lo squilibrio economico tra le parti per i miglioramenti apportati all'immobile.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa risoluzione per inadempimento, ma la Corte non ha ravvisato un esame della gravità dell'inadempimento nella sentenza impugnata.
Invocato per sostenere l'inadempimento della conduttrice al pagamento dei canoni e agli obblighi del conduttore.
L'omessa pronuncia integra violazione di questo articolo e va dedotta come error in procedendo; non coincide con il vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il consulente tecnico d'ufficio può assumere informazioni da terzi e svolgere accertamenti sui fatti accessori necessari a rispondere ai quesiti, purché non accerti i fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni, che restano soggetti all'onere probatorio delle parti.
- La violazione del principio di contraddittorio nell'attività del CTU rileva solo se il consulente sconfina nell'accertamento di fatti che spettano alle parti; altrimenti gli apporti istruttori acquisiti nel perimetro del mandato sono utilizzabili.
- La censura per omessa pronuncia deve essere proposta come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non può essere confusa con l'omesso esame di un fatto storico ex n. 5 né con un vizio di motivazione.
- Per censurare in cassazione l'omessa pronuncia su un motivo o su un'eccezione occorre allegare in modo specifico che la questione sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito, indicandone contenuto, sede processuale e decisività.
- Il ricorso per cassazione deve aggredire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile se si fonda su una diversa ricostruzione della decisione o se censura una norma non applicata dal giudice di merito.
- L'azione generale di arricchimento senza causa può essere utilizzata per reintegrare lo squilibrio patrimoniale derivante da miglioramenti apportati a un bene, quando la decisione di merito la assuma come fondamento dell'attribuzione patrimoniale.
- La memoria depositata in vista dell'adunanza camerale non può integrare o correggere motivi di ricorso viziati originariamente, ma solo illustrarli o chiarirli.
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