Sentenza del 20/03/2015 n. 5622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
D.S.A. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 83/09/09, che aveva accolto l'appello del Comune e confermato gli avvisi ICI per gli anni 2001-2004. Con il primo motivo ha sostenuto che la sola chiamata all'eredità non bastasse a renderla responsabile e che gli atti intestati al dante causa, notificati a lei presso un domicilio diverso, fossero inefficaci in mancanza di prova dell'accettazione. Con il secondo ha invocato gli artt. 752 e 754 c.c. e l'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che i debiti tributari dovessero essere ripartiti tra gli eredi e che la sua responsabilità fosse, al più, pro quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non era stato depositato l'avviso di ricevimento del plico spedito al Comune il 14 aprile 2009: mancava quindi la prova della proposizione del ricorso. Ha aggiunto che il ricorso era comunque infondato. Sul primo motivo, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'imposizione successoria, la chiamata all'eredità in assenza di prova della rinuncia; nel caso concreto, inoltre, la CTR aveva accertato che D.S.A. aveva manifestato la volontà di accettare l'eredità chiedendo al Comune il pagamento dei canoni di locazione. Sul secondo motivo, ha richiamato la solidarietà passiva degli eredi per le obbligazioni tributarie sorte prima della morte, nonché gli obblighi e le modalità di comunicazione e notificazione previsti dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. È rimasta quindi ferma la sentenza regionale e la conferma degli avvisi ICI per il 2001-2004. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 7 individua quale presupposto dell'imposizione tributaria la chiamata all'eredità e non già l'accettazione per cui l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di avere rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario, in quanto altri è tale, non essendo del tutto applicabili i principi del codice civile che regolano l'acquisto della qualità di erede.
Per l'imposizione considerata nella decisione, il chiamato all'eredità è trattato come erede finché non dimostri di aver rinunciato o che il titolo ereditario spetti ad altri; non è l'amministrazione a dover provare l'accettazione.
Ne consegue che, allorchè la successione riguardi anche l'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza a favore del suo autore, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell'art. 479 cod. civ..
La trasmissione della delazione ereditaria prevista dall'art. 479 comporta, secondo la decisione, che l'erede possa essere tenuto all'imposta relativa anche alla successione precedentemente devoluta al proprio autore e da questi non accettata.
D.P.R. n. 600/1973, art. 65, commi 1, 2 e 4
Il D.P.R. n. 600 del 1973 , recante disposizioni comuni in materia di accertamento di imposte sui redditi" il comma 1 dell'art. 65 stabilisce la solidarietà passiva degli eredi riguardo le obbligazioni tributarie nate anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi sono obbligati, ai sensi del comma 2, a comunicare all'Ufficio finanziario dell'ultimo domicilio fiscale del de cuius, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Il comma 4, sempre dello stesso articolo, stabilisce che la notifica degli atti intestati al dante causa, l'Ufficio finanziario, può effettuarla agli eredi in maniera impersonale e collettiva presso l'ultimo domicilio del de cuius.
La Corte richiama la solidarietà degli eredi per le obbligazioni tributarie anteriori alla morte e l'obbligo di comunicare generalità e domicilio fiscale. Se ricorrono le condizioni indicate dalla norma, gli atti intestati al de cuius possono essere notificati agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il suo ultimo domicilio fiscale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorso è notificato per posta, il ricorrente deve produrre l'avviso di ricevimento che prova la consegna: la sua mancanza può determinare l'inammissibilità per difetto di prova della notificazione.
- Nelle controversie sull'imposizione successoria considerate dalla decisione, la chiamata all'eredità può essere sufficiente a fondare la pretesa tributaria; spetta al chiamato dimostrare la rinuncia o che l'eredità sia devoluta ad altri.
- La condotta del chiamato può essere valutata per accertare l'accettazione dell'eredità; nella vicenda, la richiesta dei canoni di locazione dovuti al de cuius è stata considerata manifestazione della volontà di accettare.
- Per le obbligazioni tributarie anteriori alla morte, la decisione richiama la responsabilità solidale degli eredi. La possibilità di notificare gli atti presso l'ultimo domicilio fiscale del de cuius va letta insieme all'obbligo degli eredi di comunicare i propri dati e alle condizioni previste dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5605 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5613 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5614 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5615 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5616 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 20 mar 2015Sentenza del 20/03/2015 n. 5617 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →