Cassazione Civile, Sentenza n. 28006/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato il sollecito di pagamento TARI 2018 notificato al contribuente. Il Comune deduceva errori di diritto e di istruzione sulle questioni: applicabilità della normativa (Decreto Ronchi vs Codice dell'Ambiente), possibilità di assimilazione comunale degli imballaggi secondari e terziari, corretta qualificazione delle superfici come produttive di rifiuti speciali non assimilabili, validità delle dichiarazioni presentate dal contribuente e, infine, l'obbligo di applicare comunque la quota fissa della tariffa prevista dal DPR 158/1999.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso del Comune, confermando che la commissione tributaria aveva correttamente ritenuto che la società avesse dimostrato la prevalente e continuativa produzione di imballaggi secondari e terziari gestiti privatamente (FIR, contratti di smaltimento, perizia giurata), con conseguente esclusione della parte variabile della TARI per le superfici contestate. Tuttavia la Cassazione ha accolto il sesto motivo del Comune: la parte fissa della tariffa, prevista dal DPR 158/1999 e richiamata dalla legge di stabilità, è comunque dovuta anche se la parte variabile è esclusa. Perciò la sentenza impugnata è cassata in parte qua e il giudizio stato rinviato alla CTR d'Abruzzo affinché determini l'ammontare dovuto della sola quota fissa per le aree in questione. Le spese del giudizio di Cassazione sono rimandate alla Corte di merito.
Norme richiamate
Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) - disposizioni sulla TARI
art.1, commi 639 e ss.; commi 641, 649, 651, 684
La TARI ha per presupposto il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; la superficie da assoggettare esclude le aree ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali a condizione di prova del relativo trattamento; il Comune deve tener conto dei criteri del DPR 158/1999 nella commisurazione della tariffa.
D.Lgs. n.152/2006 (Codice dell'Ambiente)
art.183 definizioni; art.218; artt.221, 224, 226; art.195 co.2 lett. e)
Conferma il regime speciale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio: definisce imballaggi e rifiuti da imballaggio, riconduce la disciplina di gestione ai produttori/utilizzatori e limita la possibilità di conferimento al servizio comunale (terziari esclusi; secondari ammessi solo se esiste raccolta differenziata). Fornisce continuità normativa rispetto al previgente Decreto Ronchi.
D.Lgs. n.22/1997 (Decreto Ronchi)
art.21 e artt.34 e ss. (richiamati nella ricostruzione normativa)
Regime storico della TIA/TARSU e disciplina originaria degli imballaggi; la giurisprudenza e il Codice dell'Ambiente recepiscono e proseguono la specialità della gestione degli imballaggi prevista dal Decreto Ronchi.
art.3 (articolazione della tariffa in parte fissa e parte variabile), artt.6 e 7 (misurazione e riduzioni)
La tariffa è composta da una parte fissa, riferita ai costi essenziali del servizio (investimenti/ammortamenti e costi per servizi indivisibili), e da una parte variabile rapportata alle quantità conferite; la quota fissa è dovuta anche quando la parte variabile sia esclusa.
D.Lgs. n.546/1992 (processo tributario)
art.7 (potere di disapplicazione), art.36 co.2 n.4 (regole motivazionali), art.112 citato nella censura
Il giudice tributario può disapplicare regolamenti comunali contrari alla legge; le censure sul difetto di motivazione devono essere inquadrate secondo i corretti rimedi processuali (art.360 cod.proc.civ.).
Codice di procedura civile - art.360
art.360, co.1, nn.3 e 4 (motivi di cassazione)
Usato come criterio di inquadramento dei motivi di cassazione: errori di applicazione della legge e vizi di motivazione/decisione sono valutati secondo le distinte fattispecie di cui all'art.360.
Massime di principio
- Se un'attività produce in via continuativa e prevalente rifiuti da imballaggio secondari o terziari e dimostra lo smaltimento/recupero tramite documentazione (FIR, contratti con terzi, perizie), il giudice può escludere l'applicazione della parte variabile della TARI per le superfici interessate.
- I regolamenti comunali che assimilino ex professo rifiuti da imballaggio terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata) ai rifiuti urbani sono disapplicabili: la disciplina degli imballaggi è speciale e prevede la gestione a carico di produttori/utilizzatori.
- La prova della prevalenza/continuità della produzione di rifiuti speciali grava sul contribuente quando chiede l'esclusione dalla base imponibile, ma l'amministrazione conserva l'onere generale di dimostrare l'obbligazione tributaria; perciò è decisivo produrre formulari di trasporto, contratti e perizie.
- Anche se la parte variabile della tariffa non è dovuta, la componente fissa della TARI, finalizzata a coprire costi generali e servizi indivisibili (investimenti, ammortamenti), è dovuta e non può essere esclusa automaticamente: in situazioni analoghe bisogna calcolare e richiedere almeno la quota fissa.
- Le dichiarazioni comunali svolgono funzione informativa e devono indicare le superfici e la natura dei rifiuti; tuttavia carenze formali possono essere compensate da idonea prova documentale prodotta nel corso del giudizio, se il giudice ne riconosce la sufficienza.
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