Cassazione Penale, Ordinanza n. 16064/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in secondo grado alla pena di quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, poi ulteriormente sviluppati con memoria. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalità di spaccio della sostanza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove. Con il terzo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, e comunque privi di specifica indicazione di travisamenti della prova; ha inoltre osservato che la sentenza di merito aveva motivato in modo analitico sulla destinazione allo spaccio, valorizzando quantità della sostanza, modalità di confezionamento, suddivisione in dosi e rinvenimento del bilancino di precisione. Il terzo motivo è stato reputato parimenti inammissibile e comunque manifestamente infondato, poiché la corte di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto sulla base della non modesta gravità della condotta, del pericolo creato e della personalità dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione/spaccio, oggetto della condanna confermata in appello e del ricorso
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa dai giudici di merito e il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
Cassa delle Ammende
destinazione della somma di euro 3.000 irrogata a titolo sanzionatorio per l'inammissibilità colposa del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o di alternativa lettura delle prove, salvo la deduzione specifica di un effettivo travisamento di emergenze processuali.
- La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da un insieme di indici fattuali, quali quantità detenuta, modalità di confezionamento, suddivisione in dosi e presenza di strumenti tipicamente utilizzati per il frazionamento.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è sorretto quando il giudice di merito evidenzi elementi sintomatici di non modesta gravità, riferiti sia alla condotta sia all'entità del pericolo creato, oltre che alla personalità dell'agente.
- Il ricorso è inammissibile quando le censure riproducono deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica delle ragioni decisorie.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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