Cassazione Penale, Ordinanza n. 09710/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e la mancata osservanza dei requisiti di specificità previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/06/2024, deducendo in modo del tutto generico presunti vizi motivazionali relativi alla mancata assoluzione in relazione ai reati contestati. La Corte rileva che il motivo non contiene una puntuale enunciazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura, né un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata, già ritenuta congrua e immune dai vizi denunciati. Per tale ragione il ricorso è stato qualificato come aspecifico e quindi inammissibile.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per individuare uno dei reati rispetto ai quali il ricorrente lamentava la mancata assoluzione.
art. 55 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Norma richiamata solo nel riferimento ai reati contestati oggetto della doglianza difensiva.
art. 56 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Norma richiamata solo nel riferimento ai reati contestati oggetto della doglianza difensiva.
È richiamato quale parametro dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione; la mancanza di puntuale enunciazione dei fatti e delle ragioni di diritto comporta inammissibilità.
È richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità il ricorso privo dei requisiti di specificità.
Il richiamo alla norma serve solo a identificare la contestazione sostanziale oggetto del ricorso, non a svolgere un'interpretazione autonoma della fattispecie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato, con indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento delle censure.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a evocare in modo generico vizi motivazionali senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede che il giudice dell'impugnazione sia posto in condizione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
- La congruità e l'assenza di vizi della motivazione di merito, quando non efficacemente censurate, impediscono l'accoglimento di doglianze generiche in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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