Cassazione Civile, Ordinanza n. 32461/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada. L’interessato aveva prima proposto ricorso amministrativo al Prefetto avverso il verbale di accertamento, e poi aveva impugnato l’ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di pace. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, e il Tribunale aveva confermato tale esito ritenendo che, avendo l’interessato già attivato il rimedio prefettizio, egli avesse consumato il potere di impugnare i vizi del verbale davanti al giudice ordinario, potendo dedurre solo vizi propri dell’ordinanza-ingiunzione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 205 cod. strada e dell’art. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011, sostenendo che il giudice ordinario, anche se precedentemente adito il Prefetto, deve esaminare l’intero rapporto sanzionatorio e non solo i vizi dell’ordinanza, altrimenti si comprime illegittimamente il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che, nei procedimenti sanzionatori del codice della strada, il ricorso al Prefetto e quello all’autorità giudiziaria sono rimedi alternativi contro il verbale di accertamento, ma l’esperimento del rimedio amministrativo non impedisce, in caso di rigetto e di successiva ordinanza-ingiunzione, di riproporre davanti al giudice ordinario tutte le doglianze già fatte valere in sede amministrativa. Il giudice ordinario è infatti chiamato a decidere sull’intero rapporto sanzionatorio. Di conseguenza, la sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale di Matera in diversa composizione, affinché riesamini l’opposizione applicando il principio indicato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, cod. strada
norma sostanziale violata, base della sanzione amministrativa impugnata
prevede il ricorso amministrativo al Prefetto contro il verbale di accertamento per violazioni del codice della strada
art. 204 bis d.lgs. n. 285/1992
prevede l’alternativa dell’opposizione davanti all’autorità giudiziaria contro il verbale di accertamento
regola il successivo ricorso all’autorità giudiziaria avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa all’esito del ricorso prefettizio
art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
non comporta inammissibilità per la sola previa proposizione del ricorso al Prefetto; la disciplina va coordinata con il sistema del codice della strada
indica il rito applicabile all’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia
richiamato quale base dell’opposizione avverso la sanzione amministrativa
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per dedurre violazione di legge
consente la difesa personale dell’avvocato che stia in giudizio in proprio
Massime di principio
- Nel sistema delle sanzioni per violazioni del codice della strada, il ricorso al Prefetto e quello al giudice ordinario costituiscono rimedi alternativi contro il verbale di accertamento, ma l’uso del rimedio amministrativo non consuma in modo definitivo la facoltà di far valere in sede giudiziaria le medesime doglianze.
- Quando il Prefetto rigetta il ricorso e adotta l’ordinanza-ingiunzione, il giudizio davanti al giudice ordinario investe l’intero rapporto sanzionatorio e non è limitato ai soli vizi propri dell’ordinanza.
- La dichiarazione di inammissibilità non può fondarsi sulla sola circostanza che il destinatario abbia prima proposto ricorso al Prefetto, perché tale circostanza non esclude il sindacato giurisdizionale sui motivi già dedotti in sede amministrativa.
- Nel contenzioso sulle sanzioni stradali, il giudice deve evitare interpretazioni delle norme processuali che comprimano irragionevolmente il diritto di difesa del trasgressore.
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