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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19169/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di dipendenti pubblici ha chiesto di dichiarare illegittima la trattenuta del 2,50% operata mensilmente sulle retribuzioni. La domanda riguardava sia i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2001, quindi fin dall'origine nel regime di TFR, sia alcuni lavoratori assunti prima di tale data ma poi transitati al nuovo regime. I ricorrenti sostenevano che la trattenuta violasse gli artt. 2120 c.c., 3 e 36 Cost., nonché la disciplina speciale sul trattamento di fine rapporto nel pubblico impiego (l. n. 335/1995, l. n. 448/1998 e d.lgs. n. 165/2001), perché costituirebbe una decurtazione della retribuzione contrattuale non giustificata da una norma di legge primaria e non superabile da fonti regolamentari o dall'accordo quadro richiamato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva già respinto la domanda dei dipendenti. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso, osservando che la questione era già stata esaminata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 213 del 2018, che aveva escluso il contrasto dell'art. 26, comma 19, l. n. 448/1998 con gli artt. 3 e 36 Cost. La Corte ha ribadito che la riduzione del 2,50% non integra una trattenuta illegittima sulla retribuzione, ma un meccanismo contabile e perequativo finalizzato a garantire l'invarianza della retribuzione netta e la parità di trattamento tra personale in regime di TFS e personale in regime di TFR. Ha inoltre distinto la vicenda da quella decisa dalla Corte costituzionale n. 223 del 2012, relativa ai dipendenti in TFS soggetti a rivalsa, non sovrapponibile alla presente fattispecie. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro della disciplina del TFR; la Corte ritiene che la disciplina speciale del pubblico impiego si coordini con esso attraverso il meccanismo perequativo previsto dalla normativa di settore.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che il meccanismo della trattenuta/ riduzione integri una violazione del principio di uguaglianza, perché volto a garantire parità di trattamento tra lavoratori pubblici in regimi diversi.

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude la lesione del diritto a una retribuzione sufficiente e proporzionata, rilevando che va considerato il trattamento complessivo e non una singola componente retributiva.

  • art. 2, commi 5 e 6, l. n. 335/1995

    Costituisce la base normativa del passaggio del personale pubblico dal TFS al TFR e del relativo sistema contributivo.

  • art. 26, comma 19, l. n. 448/1998

    Norma centrale: è interpretata come disposizione che, nel disciplinare il passaggio al TFR nel pubblico impiego, consente l'adeguamento della struttura retributiva e contributiva tramite d.P.C.M., ferma l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile pensionisticamente.

  • art. 45, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina della retribuzione del pubblico impiego; non è ritenuto violato alla luce del sistema perequativo applicato.

  • d.P.C.M. 20 dicembre 1999

    Atto attuativo che prevede una riduzione sulla retribuzione lorda pari al contributo previdenziale abolito, per mantenere invariata la retribuzione netta complessiva.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. n. 1032/1973

    Richiamato nel confronto con la sentenza costituzionale n. 223 del 2012, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie decisa.

  • art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010

    Norma evocata nel raffronto con la giurisprudenza costituzionale del 2012, ma distinta dalla disciplina oggetto del presente giudizio.

  • art. 1, comma 98, l. n. 228/2012

    Richiamato solo perché ha abrogato, dal 1° gennaio 2011, la disposizione di cui all'art. 12, comma 10, d.l. n. 78/2010.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego, il passaggio dal TFS al TFR può essere accompagnato da un meccanismo di adeguamento retributivo e contributivo finalizzato a garantire l'invarianza della retribuzione netta complessiva e la parità di trattamento tra personale soggetto a regimi diversi.
  • La verifica di compatibilità costituzionale di una misura incidente sulla retribuzione non può concentrarsi su una singola voce, ma deve avere riguardo al trattamento economico complessivo e alla finalità perequativa perseguita dal legislatore.
  • Una trattenuta o riduzione collegata alla riforma del TFR nel pubblico impiego non è illegittima se deriva da una disciplina primaria che la collega a un riassetto complessivo del sistema retributivo e contributivo, e non da una mera rivalsa a carico del dipendente.
  • La disciplina relativa ai dipendenti pubblici in TFR fin dall'assunzione non è sovrapponibile a quella dei dipendenti in TFS cui sia stata imposta una rivalsa contributiva: le due fattispecie hanno presupposti normativi e fattuali diversi e non consentono un identico giudizio di legittimità costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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