Cassazione Penale, Sentenza n. 15425/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. relativa al reato di cui all'art. 416-ter c.p. Il Procuratore deduceva un unico motivo: violazione di legge per avere il Tribunale del riesame introdotto un requisito non previsto dall'art. 416-ter c.p., sostenendo che la novella del 2019 avrebbe reso sufficiente la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alla associazione mafiosa senza richiedere l'esplicita previsione dell'uso delle "modalità mafiose" di cui al terzo comma dell'art. 416-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del Tribunale del riesame: la riforma del 2019 ha esteso la punibilità ma non ha eliminato la necessità, quando il soggetto che promette i voti agisca uti singulus o sia estraneo alla consorteria, di fornire elementi che dimostrino che la promessa comprendeva l'utilizzo delle "modalità mafiose". Inoltre la Corte ha rilevato la carenza di interesse concreto e attuale del Procuratore ad impugnare l'ordinanza, posto che non sono state indicate esigenze cautelari o la necessità di ripristinare la misura personale carceraria; ciò rende inammissibile il gravame anche per difetto di interesse.
Norme richiamate
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
La Corte ha spiegato che la novella del 2019 amplia il campo soggettivo e materiale della norma ma non esclude la necessità, quando il promittente non agisca chiaramente in nome della consorteria, di dimostrare elementi che attestino la previsione dell'uso delle modalità mafiose per il procacciamento dei voti.
Riferimento alle "modalità mafiose" (terzo comma) come possibile modalità di procacciamento dei voti; la Corte ritiene che tali modalità siano immanenti all'accordo quando il promotore agisca per conto del sodalizio.
La legge ha riformulato l'art. 416-ter cod. pen. estendendo la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con un appartenente a una associazione mafiosa e includendo la disponibilità a soddisfare interessi/necessità del sodalizio; la Corte la interpreta come cristallizzazione di precedenti orientamenti giurisprudenziali.
Richiamato come norma eventualmente applicabile nella riqualificazione compiuta dal Tribunale del riesame; la Corte segnala che il riesame ha riqualificato senza trovare gravi indizi per 416-ter.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
La Corte ricorda la differenza di applicabilità del principio di interesse del P.M. nelle impugnazioni cautelari: il principio richiede attualità dell'interesse salvo per i reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, che qui non opera.
art. 407, comma 2, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.
Richiamata nella valutazione della tipologia di reato e della durata della custodia cautelare nelle ipotesi "avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416-bis".
art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.
La Corte richiama il termine annuale di custodia cautelare decorrente dall'inizio della sua esecuzione per i reati indicati (collegato alle norme sul regime delle fasi della custodia).
Massime di principio
- La novella del 2019 ha ampliato la platea dei soggetti sanzionabili ai sensi dell'art. 416-ter ma non ha automaticamente reso inutile la prova delle "modalità mafiose" quando il soggetto che promette i voti non agisca esplicitamente per conto della consorteria.
- Quando il promittente è un esponente che agisce in nome e per conto della consorteria, la volontà del candidato di avvalersi del metodo mafioso può essere desunta più facilmente e talvolta va data per presunta; quando invece il promittente è affiliato che agisce uti singulus o è un terzo estraneo, è necessaria una prova chiara e immediata della pattuizione sulle modalità mafiose.
- Il dolo richiesto per lo scambio elettorale politico-mafioso resta un dolo generico: il promittente deve avere consapevolezza e volontà di procurare voti con modalità mafiose; il promissario (candidato) deve accettare consapevolmente la promessa in cambio delle contropartite tipizzate.
- Nelle impugnazioni di provvedimenti cautelari il Pubblico ministero deve dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione (ad es. esigenze di ripristino della misura); l'assenza di tale specificazione può rendere il ricorso inammissibile.
- Per valutare la sussistenza degli elementi del reato è opportuno integrare il quadro probatorio con elementi che attestino la posizione e la rappresentatività del promittente rispetto alla consorteria e la consapevolezza del candidato circa l'uso di metodi mafiosi.
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