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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26413/2022 del 08/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la qualificazione giuridica attribuita ai fatti indicati nei capi b) e c), deducendo che le false dichiarazioni relative al trasferimento di residenza e alla dimora abituale costituiscono dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 e, pertanto, integrano il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. (falso in dichiarazioni sostitutive), e non il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen.; ha chiesto la riclassificazione ai fini di un trattamento sanzionatorio più favorevole

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato ammissibile la questione di qualificazione sollevata in cassazione e ha affermato che le dichiarazioni di trasferimento di residenza sono dichiarazioni sostitutive di atto notorio (DPR 445/2000) e, dunque, la falsità si inquadra nell'art. 483 cod. pen. Più specificamente, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione dei fatti dei capi b) e c., ha qualificato tali fatti ai sensi dell'art. 483 cod. pen. e ha disposto il rinvio alla Corte territoriale per la determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla nuova qualificazione

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicabile tale norma alle false dichiarazioni sostitutive rese dal privato in tema di residenza anagrafica, configurandosi come il reato pertinente quando l'attestazione mendace provenga dal privato e il pubblico ufficiale si limiti a riportarla nell'atto

  • artt. 48 e 479 cod. pen.

    Queste norme disciplinano il falso ideologico in atto pubblico per induzione quando l'errore dell'atto pubblico derivi dall'inganno che induce il pubblico ufficiale ad attestare falsamente fatti di cui egli stesso è autore immediato; la Corte ha escluso la loro applicabilità alle autocertificazioni di residenza qui in esame

  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47

    Riconosce alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio efficacia probatoria su fatti di diretta conoscenza del dichiarante; la Corte ha valorizzato questa qualifica per escludere il falso per induzione

  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 lett. b)

    Indica i fatti che possono essere attestati con dichiarazioni sostitutive; la Corte ha richiamato il riferimento normativo per sostenere l'autosufficienza probatoria della dichiarazione del privato

  • DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75

    Stabilisce l'equiparazione ai fini degli effetti penali delle dichiarazioni sostitutive agli atti pubblici; la Corte ha usato questa disposizione per motivare il passaggio alla fattispecie di cui all'art. 483

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato relativamente ai limiti formali del ricorso e alla delimitazione delle censure; la difesa ha formulato il motivo unico di impugnazione nei limiti di tale disposizione

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiama la competenza della Corte di cassazione a decidere sulle questioni di diritto anche se dedotte per la prima volta in cassazione, purché non richiedano accertamenti di fatto; la Corte ha applicato questo principio per ammettere la nuova qualificazione

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Riferito in tema di interesse concreto all'impugnazione quando dal successo del ricorso può derivare un vantaggio pratico (trattamento sanzionatorio più favorevole)

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma evocata nella sentenza di merito in relazione al contesto fattuale (indebita fruizione di contributo); la Corte di Cassazione non ha modificato la valutazione della materialità del fatto principale, ma ha riclassificato i capi b) e c)

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dal privato per il cambio di residenza, se riconducibili alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio secondo il DPR 445/2000, devono essere valutate principalmente ai sensi dell'art. 483 cod. pen.; non si applica automaticamente il falso per induzione (artt. 48 e 479) quando il pubblico ufficiale si limita a trascrivere la dichiarazione del dichiarante
  • La distinzione tra falso per induzione e falso derivante da dichiarazione sostitutiva dipende dalla fonte dell'attestazione: se la mendacità proviene dall'autocertificazione del privato e l'ufficiale non aggiunge propria attestazione di fatti, il caso è ordinariamente riconducibile ad art. 483
  • In Cassazione è ammessa, a certe condizioni, la deduzione per la prima volta della questione di qualificazione giuridica del fatto quando la sua risoluzione non richieda accertamenti di fatto e l'interesse del ricorrente sia concreto (es.: possibile trattamento sanzionatorio più favorevole)
  • Se in una vicenda simile si contesta la qualificazione del reato, è utile verificare se l'atto pubblico contenga attestazioni di fatti di diretta conoscenza del privato (autocertificazioni) o attestazioni autonome del pubblico ufficiale; la corretta distinzione è determinante per la norma applicabile
  • La riclassificazione in sede di legittimità può portare all'annullamento e al rinvio limitato alla determinazione della pena se la Cassazione ritiene che la diversa fattispecie sia pacificamente accertabile senza nuovi esami probatori

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