Sentenza n. 670/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento emesso dal Dirigente Area 2 (Tecnica e di programmazione urbanistica) dello stesso Comune in data 31-08-2023 -OMISSIS-), pubblicato all’Albo nella stessa data, ma notificato in data 5-09-2023 al solo-OMISSIS-, con il quale:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una tettoia abusiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione di una tettoia e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni. Hanno dedotto: la violazione dell'art. 21-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione o notificazione dell'ordinanza a una comproprietaria; la violazione degli artt. 19, 20 e 21 l. 241/1990, sostenendo che il Comune non avrebbe esercitato tempestivamente i propri poteri dopo la presentazione di una CILA nel 2019; la violazione dell'art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003, assumendo la natura precaria della tettoia e la sua irrilevanza ai fini dell'aumento di superficie, del volume, della sagoma e delle distanze; infine, la violazione dell'art. 19 l. 241/1990 e il difetto di motivazione, per non avere il Comune dettato prescrizioni volte a conformare l'attività alla disciplina vigente. La CILA descriveva una struttura precaria in legno lamellare, destinata alla chiusura di verande e balconi o alla copertura di uno spazio interno. Dai sopralluoghi era invece emersa una struttura con copertura in tegole, elementi murari, comignoli e basi dei pilastri, esterna al fabbricato, addossata al muro perimetrale e ai confini. L'opera risultava inoltre in contrasto con i parametri del programma costruttivo quanto a distanze dai confini e rapporto di copertura.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato: l'omessa notificazione dell'ordinanza a uno dei comproprietari incide sull'efficacia dell'atto nei suoi confronti e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non sulla legittimità del provvedimento. Il secondo motivo è stato respinto sulla base della natura plurimotivata dell'ordinanza e, soprattutto, della radicale difformità tra l'opera dichiarata in CILA e quella effettivamente realizzata. Il Collegio ha ritenuto che la struttura non fosse precaria, perché la presenza di elementi in muratura e la necessità di una demolizione distruttiva ne escludevano la facile rimovibilità richiesta dall'art. 20, comma 4, l.r. Sicilia n. 4/2003. Ha inoltre escluso che l'opera rientrasse nella copertura di uno spazio interno o di una terrazza ai sensi dell'art. 20, comma 2, della medesima legge, trattandosi di manufatto esterno al perimetro dell'edificio e autonomamente incidente sulle distanze dai confini. Ne è derivata la qualificazione dell'intervento come totalmente sine titulo. Le ulteriori censure sul regime della CILA sono state assorbite perché, anche se accolte, non avrebbero inciso sull'esito. L'ultimo motivo è stato respinto: anche ammettendo in astratto l'applicabilità dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990 alla CILA, tale disciplina non opera quando l'opera realizzata diverge radicalmente da quella comunicata, configurandosi un intervento privo del necessario titolo edilizio e legittimandosi l'esercizio dei poteri repressivi comunali. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
L'omessa notificazione del provvedimento limitativo a uno dei comproprietari incide sull'efficacia nei suoi confronti e sulla decorrenza del termine d'impugnazione, ma non determina l'illegittimità dell'atto.
Il regime della SCIA e i relativi poteri amministrativi non sono applicabili, secondo la decisione, a un'opera radicalmente difforme da quella descritta nella comunicazione, che deve essere considerata priva del necessario titolo edilizio.
art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003
Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione.
La deroga riguarda strutture realmente precarie e facilmente rimovibili; sono escluse le opere in muratura o comunque non smontabili senza demolizione distruttiva, nonché i manufatti esterni al perimetro dell'edificio e non destinati alla copertura di spazi interni o terrazze.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ingiunzione di rimozione e ripristino adottata dal Comune per l'intervento edilizio privo del necessario titolo.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Richiamato ai fini del rimborso delle spese forfettarie liquidate in favore del Comune.
Massime di principio
- L'omessa notificazione di un'ordinanza di demolizione a uno dei comproprietari incide sull'efficacia dell'atto nei confronti del destinatario non raggiunto e sulla decorrenza del termine per impugnarlo, ma non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza.
- La qualificazione di una struttura come precaria ai sensi dell'art. 20 l.r. Sicilia n. 4/2003 richiede la sua facile rimovibilità; sono escluse dalla disciplina derogatoria le opere con elementi in muratura o comunque eliminabili soltanto mediante attività demolitoria distruttiva.
- La disciplina che esclude l'aumento di superficie, volume o modifica della sagoma per la copertura di spazi interni o terrazze non si applica a un manufatto esterno al perimetro dell'edificio, autonomamente realizzato e incidente sulle distanze dai confini.
- Quando l'opera realizzata diverge radicalmente da quella descritta nella CILA, il regime proprio della comunicazione non preclude l'esercizio dei poteri repressivi edilizi: l'intervento deve essere considerato sostanzialmente privo del necessario titolo abilitativo.
- Un provvedimento amministrativo plurimotivato può essere mantenuto quando una sola delle ragioni poste a fondamento sia legittima e autonomamente idonea a sostenerlo; le censure relative alle ulteriori motivazioni possono essere assorbite per perdita di interesse.
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