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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23515 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento che aveva considerato imponibile ai fini IRPEF, IRAP e IVA la somma di Euro 110.000,00 corrisposta a seguito di transazione per la cessazione del contratto di locazione commerciale; la somma comprendeva la rinuncia della conduttrice all'indennità di avviamento e la rinuncia della locatrice a opere di ripristino. La contribuente sostiene che la somma è meramente risarcitoria (non imponibile ai fini IVA) e non costituisce corrispettivo di prestazione soggetta ad IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo relativo alla non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi, confermando il principio per cui somme risarcitorie che reintegrano la perdita di redditi sono soggette a tassazione; ha invece accolto il secondo motivo relativo alla IVA, ritenendo che l'indennità per la perdita dell'avviamento non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi e quindi non è imponibile ai fini IVA. Sulla base di ciò la sentenza impugnata è stata cassata quanto al profilo IVA e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per nuova decisione, mentre il profilo relativo alle imposte sui redditi non è stato favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 6, comma 2; art. 17, lettera h)

    Le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili ai fini IRPEF nella misura in cui reintegrano perdite di reddito; l'indennità per perdita dell'avviamento, qualora sostituisca redditi perduti, costituisce reddito imponibile.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)

    art. 3, comma 1; art. 15, comma 1

    L'IVA si applica ai corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi; tuttavia l'indennità per perdita dell'avviamento, essendo una somma risarcitoria e non il corrispettivo di una prestazione, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

    La transazione assume trattamento tributario in base agli obblighi di pagamento da essa derivanti; occorre valutare se dalla transazione derivi un obbligo di pagamento riconducibile a prestazione imponibile (IVA) oppure ad altro titolo soggetto all'imposta di registro, tenendo conto del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

  • Legge 27 luglio 1978, n. 392

    L'indennità spettante al conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale è riconosciuta dalla normativa locatizia e, nella prospettazione della Corte, rappresenta un reddito che può essere soggetto a tassazione ai fini IRPEF/ritenute se sostituisce redditi perduti.

  • Codice Civile

    La valutazione della volontà delle parti nella transazione è rimessa all'interpretazione del giudice; non è ammissibile che la parte in cassazione proponga una diversa ricostruzione della volontà già accertata dal giudice d'appello salvo i limiti di legge.

Massime di principio

  • Somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi nella misura in cui reintegrano perdite di reddito (es. mancati proventi derivanti dalla perdita dell'avviamento).
  • L'indennità per la perdita dell'avviamento, quando è finalizzata a compensare una perdita e non remunera una prestazione riconducibile al rapporto contrattuale, non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi e quindi non è imponibile ai fini IVA.
  • Per le transazioni, il trattamento tributario si determina guardando agli obblighi di pagamento risultanti dalla transazione (DPR 131/1986 art.29); se quegli obblighi costituiscono corrispettivi di servizi si applica IVA, altrimenti può trovare applicazione l'imposta di registro (principio di alternatività IVA/registro).
  • La qualificazione fiscale delle somme pattuite in transazione dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti e dalla natura della somma (risarcitoria vs corrispettiva); la prova e l'interpretazione spettano al giudice e vanno valutate caso per caso.
  • Nelle controversie simili è opportuno prevedere nella transazione una chiara specificazione della natura delle somme (es. quota a titolo risarcitorio, quota a titolo corrispettivo, rinuncia a diritti) e, se necessario, quantificare e motivare la ripartizione per evitare contestazioni fiscali.

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