Sentenza del 27/10/2020 n. 646 - Comm. Trib. Prov. Torino
Canone radioaudizioni - Prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto per intervenuta prescrizione decennale. In mancanza di prova della notificazione della cartella e di atti interruttivi validi della prescrizione, l'obbligo di pagamento è stato dichiarato prescritto e la pretesa dell'ente non è stata più riconosciuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso verteva sulla prescrizione del canone per le radioaudizioni: il canone è stato qualificato come imposta erariale, per la quale opera il termine di prescrizione decennale. L'ente creditore non ha fornito prova documentale dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e non sono risultati atti validi idonei ad interrompere la prescrizione.
Norme richiamate
D.P.R. 602/1973
Disciplina la riscossione delle entrate erariali; è stata richiamata per sostenere che il canone per le radioaudizioni ha natura di imposta erariale e rientra nel regime di prescrizione e riscossione previsto per le imposte.
D.leg. 46/1999
Normativa richiamata come riferimento regolatorio specifico in materia di canone/radioaudizioni (classificazione e modalità di applicazione), utile a confermare la natura tributaria della pretesa.
D.Lgs. 193/2001
Ulteriore riferimento normativo sul regime del canone e/o sulle modalità di esazione; utilizzato per integrare il quadro giuridico che qualifica il canone come entrata erariale soggetta a prescrizione decennale.
Massime di principio
- Il canone per le radioaudizioni, qualificato come imposta erariale, è soggetto alla prescrizione decennale prevista per le entrate tributarie: pertanto il termine di prescrizione è di 10 anni.
- La decorrenza della prescrizione inizia dall'anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato; perciò occorre calcolare attentamente l'anno iniziale per valutare l'eventuale estinzione del credito.
- Spetta all'ente creditore provare l'avvenuta notifica degli atti (cartella di pagamento, avvisi) e l'eventuale esistenza di atti validi che hanno interrotto la prescrizione; l'assenza di tale prova favorisce il contribuente.
- Per interrompere la prescrizione sono necessari atti idonei e correttamente documentati: comunicazioni incomplete o non provate non valgono a interrompere i termini.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare le date di esigibilità, conservare prove di eventuali pagamenti e chiedere all'amministrazione la documentazione della notifica/degli atti interruttivi; in caso di mancata prova dell'ente, è ragionevole impugnare per prescrizione.
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