Sentenza del 27/10/2020 n. 631 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilità di eccezioni proposte, per la prima volta, in appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'imposta di soggiorno (periodo 1/7/2012-31/8/2015) per omessa comunicazione e omesso/ritardato versamento; contestazioni di duplicazione dei pernottamenti, esenzioni per minori, militari e partecipanti a campi estivi, prenotazioni senza effettivo soggiorno, e dedotta incompetenza del giudice tributario (eccepita per la prima volta in appello in favore della Procura della Corte dei Conti).
La decisione
Appello rigettato. La Commissione ha ritenuto inammissibile l'eccezione sulla giurisdizione formulata per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992; ha altresì confermato nel merito la legittimità dell'avviso di accertamento e del metodo induttivo adottato dalla Guardia di Finanza, rilevando l'omesso assolvimento, da parte della contribuente, degli obblighi di comunicazione e versamento previsti dal regolamento comunale e l'insufficienza della documentazione probatoria prodotta in giudizio per dimostrare le esenzioni o le duplicazioni contestate. Sono state confermate le liquidazioni imposte e condannata la parte appellante al pagamento delle spese di grado (euro 5.000).
Norme richiamate
art. 57 D.Lgs. 546/1992
nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio
Impedisce la proposizione in appello di nuovi motivi o domande; l'eccezione sulla giurisdizione sollevata per la prima volta in appello è stata dichiarata inammissibile.
art. 4 D.Lgs. 23/2011
Attribuisce ai Comuni la facoltà, con proprio regolamento, di disciplinare l'imposta di soggiorno (modalità applicative, esenzioni) e di adottare gli atti previsti per la sua gestione, incluso l'accertamento e il recupero.
art. 1, commi 161-162 L. 296/2006
161. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti... Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati... 162. (disposizioni collegate)
Consente agli enti locali di emettere avvisi di rettifica e d'ufficio entro termini stabiliti e prescrive contenuti e motivazione dell'avviso; giustifica l'adozione di avvisi di accertamento comunali in materia di imposta di soggiorno.
art. 2 D.Lgs. 546/1992
Stabilisce la competenza della giurisdizione tributaria per tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere, incluse le imposte comunali; supporta la competenza del giudice tributario sulla controversia.
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: chi asserisce un fatto (esenzioni, esclusioni, duplicazioni) deve proporre prove adeguate; il contribuente non ha assolto tale onere.
Regolamento comunale (art. 2, art. 3, art. 5)
Attribuisce al gestore della struttura gli obblighi di riscossione, comunicazione periodica dei dati degli ospiti e versamento dell'imposta; definisce categorie di esenzione e termini. L'omessa comunicazione/versamento consente il calcolo induttivo dell'imposta.
art. 14 L. 689/1981 e art. 13 D.Lgs. 471/1997
Norme richiamate in relazione all'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie per violazioni dichiarative e di versamento.
Massime di principio
- Non si possono introdurre nuovi motivi o eccezioni in appello: le questioni sollevate per la prima volta nel secondo grado sono normalmente inammissibili ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. 546/1992.
- I Comuni hanno potestà regolamentare sull'imposta di soggiorno e possono adottare avvisi di accertamento e procedere al recupero dell'imposta ai sensi della normativa statale di riferimento; pertanto il giudice tributario è competente su controversie relative a imposte comunali.
- In presenza di omissioni nelle dichiarazioni e nei registri, gli organi di verifica possono ricostruire l'imponibile con metodologie induttive: tali accertamenti sono legittimi se correttamente motivati e documentati; eventuali errori devono essere provati dal contribuente.
- L'onere della prova delle esenzioni o dell'assenza del presupposto d'imposta grava sul contribuente: senza documentazione chiara e puntuale le deduzioni vengono respinte.
- Per evitare l'esito negativo, il contribuente deve presentare in primo grado tutta la documentazione probatoria (registri, fatture identificative, elenchi ospiti, attestazioni di servizio per le forze dell'ordine etc.) e contestare in tempo utile la motivazione dell'accertamento.
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