Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2024 del 29/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un lavoratore qualificato come quadro e la società datrice. Il lavoratore aveva chiesto in primo grado il pagamento di differenze retributive e il risarcimento del danno per il mancato rispetto dei riposi giornalieri e settimanali; tra le pretese, rilevava soprattutto la domanda di pagamento delle ore effettivamente lavorate nel periodo dicembre 2015-maggio 2016, che la società aveva invece imputato a ferie e permessi. Il tribunale respingeva la domanda; la Corte d’appello, in parziale riforma, riconosceva il credito per differenze retributive pari a euro 12.863,93, ritenendo provato in via presuntiva che il lavoratore avesse effettivamente lavorato nel periodo indicato e che l’imputazione a ferie/permessi fosse illegittima. La società proponeva ricorso per cassazione con un motivo sostanzialmente unitario, deducendo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; errata interpretazione della sentenza di primo grado; omesso esame di fatti decisivi. Contestava, in particolare, che la Corte territoriale avesse attribuito valore di gravità, precisione e concordanza a indizi che non lo avevano, avesse trascurato la mancata contestazione tempestiva del lavoratore nel periodo di riferimento e avesse male inteso l’oggetto della domanda e della decisione di primo grado. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha rilevato, da un lato, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. per mancata trascrizione/indicazione specifica degli atti e documenti richiamati; dall’altro, l’inconferenza della censura ex art. 2697 c.c., poiché non era in discussione l’erronea ripartizione dell’onere della prova ma la valutazione delle prove e delle presunzioni; infine, ha escluso la denunciabilità del merito del ragionamento presuntivo, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile se non nei limiti del vizio di sussunzione o dell’omesso esame di un fatto decisivo, profili qui non ravvisabili. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e alle ulteriori conseguenze economiche previste dalla decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che le censure fossero in parte aspecifiche e non autosufficienti, per mancata puntuale indicazione degli atti, e in parte volte a contestare il merito della valutazione probatoria compiuta dalla Corte d’appello, soprattutto in tema di presunzioni semplici. La decisione di merito, che aveva riconosciuto al lavoratore le differenze retributive per il periodo dicembre 2015-maggio 2016, è quindi rimasta ferma. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite e, secondo quanto riportato nel dispositivo, alle ulteriori conseguenze economiche previste dagli artt. 96 c.p.c. e 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La violazione dell'articolo è censurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non è invece deducibile per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Rileva nella costruzione della prova presuntiva, che consiste nel ragionamento inferenziale del giudice da un fatto noto a un fatto ignoto.
In sede di legittimità è censurabile solo il vizio di sussunzione, quando il giudice qualifichi o utilizzi in modo giuridicamente errato gli indizi; non è consentito sostituire la propria valutazione a quella di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Sono stati invocati per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché in realtà dirette contro la valutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, per consentire il controllo di legittimità senza ricorrere a fonti integrative.
È richiamata la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato, cui la decisione del collegio si è conformata.
Ha regolato la trattazione camerale del ricorso dopo la richiesta della parte ricorrente.
La conformità tra proposta del consigliere e decisione finale è stata ritenuta fonte dei presupposti per la condanna alla somma ulteriore prevista dalla norma; il dispositivo riporta anche la condanna al pagamento in favore della controparte secondo quanto indicato in sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia denunciato un effettivo errore nella distribuzione dell'onere della prova; non può essere utilizzata per criticare la valutazione del materiale probatorio o l'apprezzamento del giudice sulle presunzioni.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ai fini della prova per presunzioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mero dissenso valutativo.
- In cassazione, la censura sulla prova presuntiva è ammissibile solo se si denuncia un vizio di sussunzione, cioè un errore nel criterio giuridico applicato agli indizi, non la mera divergenza rispetto alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: quando si fonda su atti e documenti, occorre indicarne specificamente il contenuto e localizzarli nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede un fatto storico decisivo e non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio sul merito delle risultanze istruttorie.
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