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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34609/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato per l'acquisto di un immobile. La promissaria acquirente sosteneva di avere versato una parte del prezzo al momento del preliminare e di essere quindi creditrice del promittente venditore per le somme corrisposte, con conseguente esperibilità dell'azione revocatoria contro la successiva alienazione del bene alla società resistente. In via subordinata, chiedeva accertarsi la simulazione della vendita al terzo. La Corte d'appello ha negato l'opponibilità del preliminare alla società per difetto di data certa e, comunque, ha escluso la prova del credito posto a fondamento della revocatoria; ha inoltre escluso la simulazione della vendita, ritenendola giustificata da rapporti societari e da un conferimento di capitale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 183 c.p.c. nonché 2697 e 2704 c.c., sostenendo che il difetto di data certa era stato rilevato oltre i limiti del contraddittorio e senza specifica eccezione di parte, e che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente tratto dall'inopponibilità ai terzi anche l'invalidità del contratto; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1415, 1416, 1417 e 2697 c.c., lamentando omessa o apparente motivazione sulla domanda di simulazione, assumendo che l'assenza di prezzo sarebbe stata indice della simulazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul difetto di data certa, osservando che l'eccezione era stata comunque proposta dalla controparte anche in appello e che l'art. 112 c.p.c. non riserva espressamente alla parte l'onere di sollevarla; inoltre ha escluso la necessità di un ulteriore contraddittorio ex art. 183 c.p.c. perché la questione era già stata introdotta nel giudizio. Ha poi chiarito che la Corte d'appello non aveva inferito l'invalidità del preliminare dalla sola inopponibilità ai terzi, ma aveva evidenziato la mancanza di prova che quel contratto fosse effettivamente fonte del credito invocato per la revocatoria. Quanto alla simulazione, la Cassazione ha condiviso la lettura secondo cui il trasferimento dell'immobile era spiegato come conferimento sociale volto a riequilibrare la situazione patrimoniale della società, sicché la mancanza di prezzo non deponeva per la simulazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e, per effetto della reiezione, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La norma è richiamata per escludere che imponga, di per sé, che la questione della data certa sia eccepita solo dalla parte; essa vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti della domanda, ma non risolve il tema della rilevabilità dell'eccezione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura sullo svolgimento della prova e sulla valutazione dei fatti, ma la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte reputa corretta la ricostruzione della sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare un vizio motivazionale, ma la censura è ritenuta infondata.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sulla data certa; la Corte esclude la violazione perché la questione era già stata introdotta dalle parti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che incombeva sulla parte attrice provare il credito posto a fondamento dell'azione revocatoria.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato in tema di data certa e opponibilità ai terzi del documento; la Corte ne conferma la rilevanza ai fini dell'opponibilità, non dell'invalidità del contratto tra le parti.

  • art. 1415 c.c.

    Invocato in tema di simulazione, ma la Corte ritiene che la fattispecie concreta non integri simulazione della vendita.

  • art. 1416 c.c.

    Richiamato quale norma di disciplina degli effetti della simulazione nei confronti dei terzi e dei creditori.

  • art. 1417 c.c.

    Richiamato per la prova della simulazione; la Corte esclude che gli elementi offerti dalla ricorrente bastino a dimostrarla.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La mancanza di data certa di un documento può essere rilevata anche nel processo ordinario quando la relativa questione sia stata comunque introdotta nel giudizio; l'art. 112 c.p.c. non riserva espressamente alla parte l'esclusiva iniziativa sull'eccezione.
  • Se la questione del difetto di data certa è già devoluta al giudice di merito, non è necessario un ulteriore sollecito del contraddittorio ex art. 183 c.p.c. per poterla esaminare.
  • Nell'azione revocatoria il punto decisivo è la prova dell'esistenza del credito che si assume pregiudicato; la sola esibizione di un preliminare non basta se non ne risulta dimostrata, in modo coerente, la funzione causale rispetto alle somme versate.
  • L'inopponibilità del documento ai terzi per difetto di data certa non coincide con l'invalidità del contratto tra le parti; i due profili vanno tenuti distinti.
  • La simulazione di un trasferimento non può essere desunta automaticamente dalla mancanza di prezzo, quando il trasferimento sia spiegato da una diversa causa reale, come un conferimento sociale o l'adempimento di obblighi verso la società.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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