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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13824/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei suoi confronti un atto di cessione immobiliare intervenuto tra due coniugi separati, in esecuzione di accordi di separazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi: 1) nullità dell'atto di citazione di primo grado e conseguente nullità della sentenza, con dedotta violazione delle norme sulla rinnovazione degli atti e sulla rimessione in termini, lamentando che la corte territoriale, pur rilevando il vizio della vocatio in ius, non avrebbe disposto correttamente la rimessione in termini o la rinnovazione; 2) violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato la posizione del coniuge beneficiario come parte dell'atto dispositivo, incidendo così sull'analisi dell'elemento soggettivo richiesto per la revocatoria; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito travisamento del contenuto della prova e per non avere considerato che il trasferimento immobiliare sarebbe stato funzionale al mantenimento del tenore di vita; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto provata per presunzioni la scientia damni in capo alla beneficiaria dell'atto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando il principio per cui, in caso di nullità della citazione per vizi della vocatio in ius non sanati in primo grado, il giudice d'appello deve ordinare la rinnovazione degli atti nulli, mentre la rimessione in termini è limitata alle sole attività precluse e presuppone che la nullità abbia impedito la conoscenza del processo; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su rationes decidendi autonome e il ricorso non le censurava tutte; ha dichiarato inammissibile il terzo perché diretto a sollecitare un riesame del merito e non a denunciare un vero travisamento della prova; ha rigettato il quarto perché la corte territoriale aveva congruamente desunto la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie anche in ragione dell'esistenza di un debito risarcitorio e della relazione tra i coniugi, con conseguente sufficienza della presunzione adottata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la fondatezza della censura sulla nullità della citazione e sulla rimessione in termini, ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla qualificazione dell'atto e al dedotto travisamento della prova, e ha rigettato la censura sulle presunzioni in tema di scientia damni. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 162 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità della citazione e delle conseguenze processuali, ma la Corte ritiene applicabile il principio delle Sezioni Unite sulla rinnovazione degli atti e sulla limitata rimessione in termini.

  • art. 294 c.p.c.

    la rimessione in termini del contumace è ammessa solo per attività precluse il cui tempestivo compimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo; se la conoscenza materiale del processo c'è stata, la rimessione resta in linea di regola preclusa.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto violato alla luce della corretta gestione del vizio di citazione da parte del giudice d'appello.

  • art. 159 c.p.c.

    la nullità dell'atto introduttivo per vizi della vocatio in ius si propaga agli atti dipendenti e inficia la sentenza di primo grado.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    la nullità della citazione va dedotta come motivo di appello, poiché l'impugnazione non sana gli atti nulli del primo grado.

  • art. 354 c.p.c.

    non è applicabile nel caso esaminato, dovendo il giudizio proseguire davanti al giudice d'appello con rinnovazione degli atti nulli.

  • art. 2901 c.c.

    invocato per contestare la revocatoria ordinaria; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione un riesame del merito e della valutazione delle prove; il dedotto travisamento deve riguardare il contenuto oggettivo della prova, non la valutazione logica del giudice.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni possono legittimamente fondare l'accertamento della scientia damni, specie quando il giudice valorizzi circostanze gravi, precise e concordanti come il rapporto tra i coniugi e l'esistenza di un debito risarcitorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per veicolare censure di violazione di legge relative alla disciplina processuale e sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare un asserito errore di percezione della prova, ma la Corte qualifica la doglianza come inammissibile perché volta al riesame del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso viene dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In caso di nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius non rilevati tempestivamente, il giudice d'appello deve dichiarare la nullità e ordinare la rinnovazione degli atti nulli, ma la rimessione in termini del contumace è possibile solo per le attività effettivamente precluse e solo se la nullità abbia impedito la conoscenza del processo.
  • La conoscenza materiale del processo da parte del convenuto esclude, di regola, la rimessione in termini per svolgere difese precluse, salvo ipotesi limite in cui tale conoscenza sia sopravvenuta troppo tardi per una costituzione utile; ciò evita che la contumacia sia utilizzata come strategia dilatoria.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibili le doglianze contro le altre per difetto di interesse.
  • Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando vi sia una svista sul contenuto oggettivo della prova in sé, non quando si contesti la valutazione logica o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; in cassazione non è consentito un riesame del merito.
  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie può essere provata anche per presunzioni, valorizzando rapporti stretti tra disponente e beneficiario e ulteriori circostanze univoche, come l'esistenza di un debito rilevante e l'assenza di ragioni oggettive del trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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