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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11742/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell\'istanza di riesame contro l\'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Addebiti provvisori: partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis (ruolo di addetta alla commercializzazione al dettaglio con quantitativi predeterminati) e cessione continuata di cocaina (circa 100 g/mese tra ottobre 2017 e marzo 2018) con aggravante mafiosa. Si contestava la mancanza di gravi indizi in relazione alla stabile adesione e all\'affectio societatis, la valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni, la qualificazione dell\'aggravante mafiosa e, infine, l\'esistenza delle esigenze cautelari e l\'adeguatezza della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive tenuto conto del tempo trascorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato manifestamente infondati e dunque inammissibili i primi tre motivi, ritenendo adeguata la valutazione del Tribunale del riesame sui gravi indizi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, "lista" sequestrata) e sulla qualificazione dell\'aggravante mafiosa. Ha invece accolto il quarto motivo relativo alle esigenze cautelari: pur trattandosi di reati associativi, la distanza temporale dai fatti (oltre cinque anni) impone l\'esistenza di elementi specifici che dimostrino l\'attualità del pericolo di reiterazione. L\'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e la causa è stata rinviata al Tribunale del riesame di Bari per una nuova valutazione sulla permanenza delle esigenze e sull\'adeguatezza della misura in corso (si segnala che la custodia cautelare era stata poi sostituita con gli arresti domiciliari il 12/01/2024, fatto che non ha reso inammissibile l\'impugnazione).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico Stupefacenti) - art. 74

    Contestata la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede elementi specifici per ritenere attuali le esigenze cautelari quando le condotte accertate sono remote nel tempo

  • Codice penale - art. 416-bis

    Aggravamento ex art. 416-bis utilizzato come aggravante di metodo mafioso; la qualificazione della "mafiosità" può essere dedotta anche a fini dell\'applicazione dell\'aggravante nella fattispecie stupefacenti

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti contestati quali "reati fine" dell\'associazione; la valutazione indiziaria può fondarsi su intercettazioni e dichiarazioni se motivate

  • Codice penale - art. 81 comma 2

    Concorsi di reato lamentati per le cessioni contestate come reati autonomi collegati all\'attività associativa

  • Codice di procedura penale - art. 192

    Rilevato nell\'impugnazione in relazione alla valutazione della "chiamata di correo" e alla necessità di corretta istruttoria sulle dichiarazioni di terzi

  • Codice di procedura penale - art. 275 comma 3

    Riferimento alla presunzione relativa nell\'applicazione delle misure cautelari per taluni reati; la Corte sottolinea che tale presunzione non esime dal fornire elementi di attualità quando i fatti sono remoti

Massime di principio

  • La partecipazione ad un\'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere provata anche per periodi brevi se dagli elementi acquisiti emerge l\'esistenza di un "sistema" collaudato e la consapevolezza del ruolo svolto (affectio societatis).
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, le intercettazioni e gli elenchi o "liste" sequestrate possono costituire base idonea per la gravità indiziaria, purché la motivazione del giudice spieghi come tali elementi concorrono a ricostruire i fatti.
  • La circostanza aggravante dell\'agevolazione di associazioni mafiose ha natura soggettiva ma può "comunicarsi" al concorrente nel reato quando questi è consapevole della finalità di agevolazione perseguita dai compartecipi.
  • Per le misure cautelari relative a reati di cui all\'art. 74 T.U. stupefacenti, quando le condotte esecutive sono riportate a tempo remoto, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da elementi specifici che dimostrino la loro attualità; la mera persistenza dell\'organizzazione non è sufficiente senza prova di collegamento attuale con l\'indagato.
  • La sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari non elimina l\'interesse a impugnare una precedente ordinanza di rigetto del riesame; il giudice che valuta revoca o sostituzione deve tenere conto del tempo trascorso e della natura autocustodiale del regime domiciliare.
  • Nel valutare responsabilità per cessione di stupefacenti sulla base di intercettazioni, il giudice deve motivare rigorosamente il passaggio dalle conversazioni captate alle conclusioni sulla qualità e quantità delle sostanze e sui ruoli attribuiti agli indagati.

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