Cassazione Civile, Ordinanza n. 34870/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un immobile trasferito alla ricorrente con ordinanza resa all'esito di un giudizio ex art. 2932 c.c. instaurato contro la società poi fallita. Un creditore della cooperativa aveva però trascritto un pignoramento sull'immobile in epoca anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale della ricorrente. Dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore ritenne che il bene fosse entrato nell'attivo della procedura e ne ottenne la vendita. La ricorrente, ricevuto l'avviso di vendita e dopo il rigetto di istanze di revoca/sospensione, presentò soltanto nel 2020 domanda di rivendica/restituzione in sede concorsuale, che fu dichiarata inammissibile perché ultratardiva. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 101, comma 4, l. fall., sostenendo che il ritardo fosse incolpevole perché fino all'avviso di vendita non aveva motivo di attivarsi, avendo già un titolo giudiziale opponibile al fallimento; (2) violazione degli artt. 93-101 l. fall., perché il tribunale avrebbe erroneamente escluso la propria competenza a valutare la nullità del pignoramento; (3) violazione dell'art. 101, comma 4, l. fall. e degli artt. 619-620 c.p.c., per avere ritenuto preclusa la contestazione del pignoramento; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e di altre norme processuali sul pignoramento, per omesso esame dei vizi del pignoramento prenotativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo solo in parte la motivazione del tribunale: in materia di domande ultratardive nel passivo fallimentare, il creditore deve provare non solo la causa impeditiva della tempestiva attivazione, ma anche la causa che abbia giustificato l'ulteriore inerzia dopo la cessazione dell'impedimento, dovendo agire entro un termine ragionevole e contenuto. Nel caso concreto, la ricorrente aveva ricevuto l'avviso di vendita il 19.3.2019 e da tale momento non poteva più ignorare che il bene era stato considerato acquisito all'attivo della procedura; avrebbe quindi dovuto proporre tempestivamente la domanda, invece depositata oltre un anno dopo e senza prova dell'incolpevolezza del ritardo. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto per difetto di interesse, perché diretti contro argomentazioni del tribunale prive di autonoma valenza decisoria, essendo la decisione fondata assorbentemente sulla tardività della domanda. Spese a carico della ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la domanda ultratardiva richiede la prova della causa esterna impeditiva e anche della causa dell'ulteriore inerzia dopo la cessazione dell'impedimento; l'attivazione deve avvenire entro un termine ragionevole e contenuto
richiamato quale base dell'opposizione avverso il provvedimento del giudice delegato
invocati per contestare la disciplina delle domande di insinuazione/rivendica nel fallimento
richiamato come azione originaria di esecuzione in forma specifica del preliminare conclusa con ordinanza costitutiva di trasferimento
richiamato nel testo della decisione come riferimento alla subentro del fallimento nella posizione del creditore pignorante
richiamato per affermare la prevalenza del pignoramento anteriormente trascritto rispetto alla trascrizione della domanda di trasferimento, salvo nullità già dichiarata
invocati per sostenere la possibilità di contestare il pignoramento
invocato per lamentare l'omesso esame dei vizi del pignoramento
richiamato con riguardo al pignoramento immobiliare
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di modifica che introduce l'ulteriore contributo unificato
Cass. nn. 23975/2015, 11000/2022, 12498/2022, 18760/2024
richiamate quale giurisprudenza consolidata sulla necessità di attivazione tempestiva nelle domande ultratardive
Cass. SS.UU. n. 2078/1990
richiamata sul principio del difetto di interesse a censurare argomentazioni non decisorie
Massime di principio
- Nelle domande ultratardive di ammissione o di rivendica nel concorso fallimentare, non basta provare l'impedimento iniziale alla tempestiva proposizione: occorre dimostrare anche la causa che ha giustificato il ritardo successivo alla cessazione dell'impedimento, essendo richiesto un comportamento diligente e attivazione entro un termine ragionevole.
- Quando la domanda è dichiarata inammissibile per tardività, le ulteriori statuizioni del giudice di merito che affrontano questioni di merito restano prive di autonoma valenza decisoria e non sono utilmente censurabili in cassazione per difetto di interesse.
- Il decorso del termine ragionevole per l'attivazione ultratardiva può essere fatto iniziare dal momento in cui il creditore abbia avuto conoscenza effettiva dell'avvenuto trattamento del bene o del diritto nell'ambito della procedura, e non già dal solo sorgere originario del titolo.
- Nel conflitto tra titolo giudiziale di trasferimento immobiliare e formalità pregiudizievoli anteriori, la questione della opponibilità e della validità delle formalità può richiedere il corretto uso dello strumento processuale appropriato, ma tale profilo resta irrilevante se la domanda concorsuale è comunque tardiva.
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