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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03717/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di vari medici specializzati, iscritti a diverse scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1991, volta a ottenere una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica, nonché il riconoscimento del punteggio spettante in base alle direttive comunitarie. In via principale veniva chiesto il pagamento di una somma per ciascun anno di specializzazione; in subordine era domandato il risarcimento dei danni per il tardivo o omesso recepimento delle direttive europee in materia; in ulteriore subordine veniva proposta azione di arricchimento senza causa. La Corte d'appello aveva rigettato le domande per intervenuta prescrizione decennale, ritenuta decorrente dalla data di entrata in vigore della L. 370/1999. Nel ricorso per cassazione alcuni medici hanno censurato la decorrenza della prescrizione e chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; uno dei ricorrenti ha contestato la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, sostenendo che alla sua situazione si applicasse il d.lgs. 257/1991 solo per alcune annualità. I ricorrenti incidentali hanno inoltre dedotto violazione dell'art. 101 Cost. per adesione acritica a un orientamento giurisprudenziale, violazione dell'art. 2935 c.c. sulla decorrenza della prescrizione, erronea declaratoria di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per difetto di prova dei danni, violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per l'assorbimento dei motivi di appello, e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo motivo del ricorso principale e i motivi primo, secondo, terzo, quarto e sesto del ricorso incidentale, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della L. 370/1999, perché l'impossibilità di far valere il diritto, rilevante ai sensi dell'art. 2935 c.c., riguarda solo impedimenti giuridici e non le incertezze giurisprudenziali sulla qualificazione dell'azione o sulle modalità del suo esercizio. Ha inoltre escluso la fondatezza della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo che non vi fossero dubbi tali da giustificarla. È stata poi ribadita l'inammissibilità dell'azione generale di arricchimento, in quanto sussidiaria e non esperibile quando il danneggiato disponga dell'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato. La decisione si è conclusa con la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; rilevano solo impedimenti giuridici e non le incertezze giurisprudenziali o le difficoltà pratiche nell'individuazione del rimedio o del giudice competente

  • art. 2041 c.c.

    l'azione generale di arricchimento è sussidiaria e non è esperibile quando l'attore disponga di altra azione tipica, qui l'azione di responsabilità contrattuale ex lege contro lo Stato

  • art. 101 Cost.

    la censura sull'adesione acritica a un orientamento giurisprudenziale è stata formulata ma ritenuta non idonea a scalfire l'esito di inammissibilità dei motivi rilevanti

  • art. 2697 c.c.

    dedotto come violato in relazione alla prova dei danni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova, senza esito favorevole ai ricorrenti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la censura è rimasta assorbita o comunque inammissibile

  • art. 132 c.p.c.

    invocato in relazione alla motivazione e all'assorbimento dei motivi, senza accoglimento

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le spese di lite, che sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, non disposta dalla Corte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge

  • L. n. 370/1999

    la sua entrata in vigore è stata individuata come dies a quo della prescrizione decennale del diritto al risarcimento

  • d.lgs. n. 257/1991

    considerato come intervento di attuazione della disciplina comunitaria sulla formazione specialistica dei medici

  • direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76

    costituiscono il parametro comunitario della pretesa remunerativa dei medici specializzandi e del conseguente danno da tardiva attuazione

  • d.P.C.M. 2007

    menzionato dai ricorrenti come momento di pieno adeguamento interno, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive dell'Unione europea si prescrive dal momento in cui il diritto è giuridicamente azionabile e non dal momento in cui la giurisprudenza si consolida sulle modalità di tutela o sull'individuazione del soggetto passivo.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'ostacolo alla decorrenza della prescrizione deve essere di natura giuridica; le incertezze interpretative, la difficoltà di qualificare l'azione o il dubbio sul giudice competente non impediscono l'esercizio del diritto.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è manifestamente infondata quando la questione sia già risolta da un orientamento consolidato e non emergano reali dubbi interpretativi sul diritto unionale rilevante.
  • L'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. ha natura sussidiaria e non può essere proposta se l'ordinamento appresta al danneggiato un'azione tipica, anche se questa sia soggetta a prescrizione o si presenti più difficoltosa da esperire.
  • Le questioni di prova dei danni, di omessa pronuncia e di regolazione delle spese restano assorbite quando il ricorso viene definito in rito per inammissibilità dei motivi principali e incidentali centrali.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneArricchimento senza causaRinvio pregiudiziale

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