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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16069/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, dipendente di una società di telecomunicazioni, volta ad ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore al V livello del CCNL di settore, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che le mansioni concretamente svolte sin dal maggio 2009 fossero riconducibili al livello superiore. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363 e 2103 c.c. e dell’art. 23 del CCNL Telecomunicazioni, sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo parziale le declaratorie contrattuali dei livelli IV e V, sovrapponendo attività tecniche di base (installazione di modem e router presso il cliente) a mansioni di V livello che richiedono elevate conoscenze specialistiche, autonomia, decisionalità e compiti ad elevata tecnicalità; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., censurando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto che la disciplina introdotta dalla l. n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015 avesse escluso la stabilità del rapporto di lavoro, con conseguente decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi solo dalla cessazione del rapporto e non durante il suo svolgimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge e di clausola collettiva, mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla riconducibilità delle mansioni concrete al V livello; tale censura, incidendo sulla ricostruzione della fattispecie concreta e non sull’interpretazione astratta della norma, non è ammissibile come vizio di violazione di legge ed esula dal sindacato di legittimità, salvo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, vizio non ricorrente. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità idoneo a impedire la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto; pertanto, per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con il riconoscimento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 CCNL Telecomunicazioni

    La Corte richiama la clausola collettiva solo per sottolineare che la censura della ricorrente non investiva realmente l’interpretazione astratta della declaratoria contrattuale, ma la valutazione fattuale delle mansioni svolte.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare l’interpretazione del contratto collettivo; la Corte rileva che la doglianza è in realtà diretta alla ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere che la declaratoria del CCNL andasse letta nel suo complesso; la Cassazione lo considera tema di interpretazione non realmente decisivo nella censura proposta.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto alla superiore qualifica e al corretto inquadramento in base alle mansioni effettivamente svolte.

  • art. 2935 c.c.

    Applicato, in combinato con l’art. 2948 c.c., nel senso che la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto quando il rapporto non è assistito da stabilità.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti periodici di lavoro, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, in assenza di un regime di stabilità del rapporto stesso.

  • art. 360 c.p.c.

    La violazione di legge ricorre solo se è errata la ricognizione della fattispecie astratta; non quando si contesti la valutazione della fattispecie concreta.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura sulla ricostruzione del fatto concreto può al più integrare il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti oggi molto ristretti del sindacato di legittimità.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato per valorizzare la stabilità nomofilattica dei precedenti della Corte di cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Richiamato per sottolineare la funzione di uniformazione dell’interpretazione giurisprudenziale e la rilevanza dei precedenti consolidati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Usato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • L. 12 luglio 2011, n. 92

    La riforma è considerata decisiva perché ha inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi.

  • d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23

    Richiamato come parte del nuovo quadro normativo che conferma l’assenza di un regime di stabilità idoneo a far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge o di clausola collettiva è ammissibile solo quando si contesti l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se, invece, si censura la valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione delle mansioni concretamente svolte, la doglianza attiene al fatto e non alla violazione di legge.
  • La nozione di superiore qualifica va accertata confrontando le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie contrattuali di inquadramento, ma la relativa valutazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi ancora consentiti.
  • Nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come disciplinato dopo la riforma del 2012 e il successivo d.lgs. n. 23/2015, l’assenza di un regime di stabilità del rapporto comporta che la prescrizione dei crediti retributivi, per quelli non già prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, decorre dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso.
  • L’orientamento nomofilattico consolidato della Corte di cassazione assume valore di stabilità e deve essere seguito in assenza di gravi ragioni per un mutamento interpretativo, a tutela dell’uniformità e prevedibilità del diritto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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