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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14739/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da una donazione immobiliare rogata da un notaio in favore della figlia del donante, riguardante un immobile in cui si svolgeva l'attività professionale della donataria. Successivamente la donataria è stata destinataria di un atto di precetto e dell'azione esecutiva intrapresa dalla curatela di un fallimento, in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del padre donante. I donatari hanno quindi promosso in giudizio domande di opposizione all'esecuzione, di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria e di risarcimento danni nei confronti del notaio per asserite omissioni professionali nella redazione del rogito. In appello la domanda risarcitoria è stata respinta e i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo: la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso il danno risarcibile sul rilievo che non vi era stato rimborso del prezzo, ignorando però altri pregiudizi dedotti, come la perdita del possesso dell'immobile, la sospensione dell'attività di insegnante di danza, la perdita di chances, le spese processuali e notarili, il danno all'immagine e le difficoltà nell'ottenere mutui e finanziamenti. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che l'attività del notaio dovesse comprendere anche verifiche preparatorie e successive all'atto, secondo l'art. 1176 c.c. e l'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52/1985.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto anzitutto che il motivo fosse formulato in modo non corretto, poiché lamentava vizi motivazionali non più previsti nella formulazione previgente dell'art. 360, n. 5 c.p.c., applicabile invece solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità per violazione dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state indicate ragioni di fatto diverse da quelle già poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, e per carenza di specificità ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., anche perché non risultava evidenziato che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato al donante prima del rogito. Nel merito, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui il danno da responsabilità professionale non è in re ipsa e richiede prova specifica, che nel caso non era stata fornita; ha inoltre ribadito che, in una donazione e non in una compravendita, non opera un automatico criterio di commisurazione del danno al valore del bene, né il pregiudizio può essere automaticamente ricondotto al solo valore dell'immobile. Sono state infine ritenute nuove e quindi inammissibili le domande relative al mancato godimento dell'immobile e ai danni all'immagine e alla sfera psico-fisica, e non provata la spesa notarile dedotta. Il ricorso è stato rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione

    Per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non i vizi di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non indica una ragione decisoria diversa da quella già adottata dai giudici di merito concordi.

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'esposizione specifica dei fatti rilevanti; la mancanza di tale specificazione conduce all'inammissibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    In sede di legittimità non possono essere introdotti nuovi documenti o deduzioni a sostegno di questioni non ritualmente prospettate nei gradi di merito.

  • art. 1176 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere un dovere di diligenza professionale del notaio esteso anche ad attività preparatorie e successive all'atto.

  • art. 782 c.c.

    È richiamato con riferimento alla possibilità per il donante di informare il donatario e consentirgli una scelta consapevole sull'accettazione della donazione.

  • art. 2729 c.c.

    Il pregiudizio allegato non può considerarsi provato in modo automatico, ma richiede prova presuntiva specifica e idonea.

  • art. 29, comma 1-bis, L. n. 52 del 1985

    È invocato dai ricorrenti come norma che amplia gli obblighi di verifica del notaio nell'attività preparatoria e successiva al rogito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per determinare l'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma di inserimento del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Il danno da responsabilità professionale del notaio non è in re ipsa: deve essere allegato e provato in modo specifico, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, non potendo essere automaticamente presunto dal solo inadempimento.
  • Nelle controversie risarcitorie derivanti da un atto notarile, il parametro del valore del bene non costituisce automaticamente criterio di quantificazione del danno, soprattutto quando il negozio non è una compravendita ma una donazione.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. deve investire un omesso esame di un fatto decisivo, e non può essere costruito secondo la previgente formula dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • È inammissibile in cassazione la censura che non indichi con precisione i fatti processuali rilevanti e non specifichi dove e quando le allegazioni siano state dedotte nei gradi di merito.
  • Domande o allegazioni nuove, introdotte solo in appello o in cassazione e non coltivate nel giudizio di primo grado, sono inammissibili e non possono essere esaminate per la prima volta in legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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