Cassazione Penale, Ordinanza n. 03492/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità, essendo diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e poi con sentenza confermata dalla Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge. In particolare ha contestato la ricorrenza della propria responsabilità penale e l'erronea qualificazione del fatto come furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p. La Corte ha ritenuto che il motivo mirasse, in realtà, a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa valutazione dei fatti, senza confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito.
Norme richiamate
Richiamato come base della qualificazione giuridica del fatto contestato, nel quadro del furto ritenuto sussistente dai giudici di merito.
Richiamato per la qualificazione del fatto come furto pluriaggravato; la Corte osserva che tale qualificazione era stata congruamente operata nei giudizi di merito.
La modifica normativa non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rilettura autonoma delle prove o dei fatti da parte della Cassazione.
È menzionata come intervento che ha inciso sull'art. 606, lett. e), c.p.p., senza però trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso e per giustificare la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né la Corte di cassazione può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., resta preclusa alla Cassazione la mera prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto o una diversa lettura del compendio probatorio, se il ricorso non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare il giudizio di attendibilità e di valutazione delle risultanze processuali compiuto dai giudici di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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