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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19819/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale, ha rideterminato le pene nei confronti di alcuni imputati per un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per plurime cessioni/detenzioni di droga, mentre un’imputata è stata assolta dal reato associativo ma condannata per due episodi di spaccio. Tutti i ricorrenti hanno impugnato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla motivazione degli aumenti per continuazione: uno ha censurato la mancata specificazione del percorso motivazionale degli aumenti sui reati satellite e il mancato confronto con la posizione dei coimputati; un’altra ha lamentato che gli aumenti non tenevano conto del ruolo marginale e non spiegavano l’incidenza dell’episodio satellite sull’offesa complessiva; un altro ancora ha contestato un aumento complessivo non intellegibile per gli otto reati satellite; un quarto ha dedotto che dalla sentenza non emergevano gli elementi posti a base dell’affermazione di responsabilità; l’ultimo ha denunciato la nullità della sentenza per trattamento sanzionatorio diverso rispetto ai coimputati e per errata applicazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di cassazione ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sul reato continuato e sulla motivazione degli aumenti per i reati satellite, nonché la giurisprudenza sul rapporto tra entità dell’aumento e intensità dell’obbligo motivazionale, rilevando che motivazioni sintetiche sono sufficienti quando gli aumenti sono esigui. Ha quindi ritenuto inammissibili i ricorsi per aspecificità o genericità, osservando che uno dei ricorsi si limitava a un dissenso di stile senza confrontarsi con le sentenze conformi e che, per altro imputato, la diversa modulazione della pena rispetto ai coimputati era giustificata dalla maggiore o minore gravità dei ruoli e non era contraddittoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che le doglianze sugli aumenti per continuazione fossero infondate o comunque generiche, alla luce del principio per cui il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite, ma l’intensità della motivazione può attenuarsi quando gli incrementi siano di modesta entità. Ha inoltre escluso vizi nella diversità del trattamento sanzionatorio tra coimputati, poiché la Corte territoriale aveva ridotto la pena di alcuni imputati per adeguarla ai diversi ruoli nell’associazione, lasciando però fermi gli aumenti per continuazione ritenuti proporzionati.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata a più imputati

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma relativa alle detenzioni/cessioni di stupefacenti contestate come reati-fine

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 81 cod. pen.

    richiamato per i limiti e la struttura del reato continuato e per evitare un surrettizio cumulo materiale

  • art. 132 cod. pen.

    richiamato in relazione al potere discrezionale nella determinazione dell’aumento di pena

  • art. 133 cod. pen.

    criteri di commisurazione della pena e intensità dell’obbligo motivazionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269

    principio secondo cui gli aumenti per ciascun reato satellite nel continuato devono essere determinati e motivati separatamente, in modo da consentire il controllo sulla proporzione tra le pene

Massime di principio

  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e poi determinare e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite in modo distinto, così da rendere verificabile il rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti dell’art. 81 cod. pen.
  • L’obbligo di motivazione sugli aumenti di pena non richiede un grado identico di dettaglio in ogni caso: quando gli incrementi sono di esigua entità, una motivazione sintetica può essere sufficiente, perché l’ampio potere discrezionale del giudice non appare abusivo.
  • Più la pena concreta si discosta dal minimo edittale, più il giudice deve spiegare specificamente quali criteri dell’art. 133 cod. pen. ritiene rilevanti; viceversa, quando la pena è vicina al minimo, il richiamo ai criteri legali può bastare.
  • Le censure in cassazione sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e con il complessivo assetto decisorio: una doglianza che si risolva in un mero dissenso o sia priva di specificità è inammissibile.
  • La diversità del trattamento sanzionatorio tra coimputati non integra di per sé vizio di motivazione se il giudice spiega la differenziazione con la diversa gravità delle condotte o dei ruoli rivestiti nella vicenda criminosa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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