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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18900/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due reati: violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e resistenza a pubblico ufficiale. In fatto, secondo la sentenza richiamata, l'imputato avrebbe contravvenuto alle prescrizioni della misura di prevenzione e, in altra occasione, avrebbe adoperato violenza e minaccia nei confronti di militari dell'Arma intenti a svolgere attività di controllo e identificazione. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, sono stati dedotti tre motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 75 d.lgs. n. 159/2011, con contestazione sostanzialmente fattuale della ricostruzione operata dai giudici di merito; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e degli artt. 62-bis e 133 c.p., sostenendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un diverso trattamento sanzionatorio dovessero essere riconosciuti; 3) censure sull'art. 337 c.p., che miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e degli elementi di fatto già esaminati nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze erano sostanzialmente volte a ottenere una nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, lineare e immune da vizi logici o giuridici.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici, oppositivi e diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale, attività preclusa al giudice di legittimità. È stata considerata adeguata la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto, poiché la Corte territoriale aveva dato conto della natura, specie, mezzi, oggetto, tempo e luogo dell'azione. Anche le censure sul reato di resistenza a pubblico ufficiale e sul trattamento sanzionatorio sono state reputate inammissibili perché richiedevano un nuovo apprezzamento discrezionale di merito. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159

    violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di merito sulla responsabilità.

  • art. 337 c.p.

    resistenza o violenza a pubblico ufficiale; le doglianze miravano a una rivalutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la motivazione è sufficiente se esclude anche uno solo dei presupposti della particolare tenuità del fatto, quando tale profilo sia decisivo.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute dal giudice di merito; la censura mirava a una diversa modulazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile se sorretta da motivazione congrua.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    parametri invocati per violazione di legge e vizio di motivazione, ma le doglianze sono state ritenute in sostanza fattuali e rivalutative.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione o violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito.
  • La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è adeguata quando dia conto dell'insussistenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., specie se tale elemento è decisivo.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio non sono ammissibili quando si risolvono nella richiesta di una diversa ponderazione dei parametri discrezionali di cui all'art. 133 c.p., in presenza di una motivazione congrua e non illogica.
  • In sede di legittimità non è consentita una revisione del compendio probatorio o degli elementi di fatto già valutati dai giudici di merito, salvo che emergano specifici vizi giuridici o motivazionali effettivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativiSorveglianza specialeResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleMisure di prevenzioneReati contro la PA
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della provaNullità processuale

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