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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01122/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010 emesso dal Comune su terreni di proprietà del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’atto, ritenendo che i terreni, pur inseriti in zona urbanisticamente edificabile, fossero in concreto privi di urbanizzazione primaria, di fatto utilizzabili solo per scopi agricoli, e che il proprietario avesse i requisiti soggettivi per il regime agevolato in quanto iscritto come imprenditore agricolo professionale. Il Comune ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: 1) violazione dell’art. 2 del d.lgs. 504/1992, sostenendo che la mera vocazione edificatoria desunta dagli strumenti urbanistici bastasse a rendere imponibili i terreni, indipendentemente dalla loro concreta edificabilità; 2) violazione dell’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. 504/1992, perché la CTR avrebbe impropriamente riconosciuto un’esenzione per inedificabilità di fatto che la norma non prevede per le aree edificabili; 3) violazione degli artt. 2 e 9 del d.lgs. 504/1992 e 58 del d.lgs. 446/1997, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente l’iscrizione alla Camera di commercio e all’albo regionale IAP, anziché l’iscrizione negli elenchi comunali e l’ulteriore prova degli obblighi assicurativi. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo inammissibile e il terzo infondato, ricostruendo la sentenza impugnata come fondata non su una generica inedificabilità di fatto, ma sull’applicazione della finzione di non edificabilità prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), seconda parte, per i terreni posseduti e condotti da soggetti qualificati e destinati ad uso agro-silvo-pastorale; quanto al requisito soggettivo, ha ritenuto applicabile la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale introdotta dal d.lgs. 99/2004, con conseguente rilievo dell’iscrizione nell’albo regionale IAP e non più negli elenchi comunali previsti dalla disciplina previgente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha stabilito che i terreni, pur potenzialmente edificabili secondo il piano urbanistico, possono essere considerati non fabbricabili ai fini ICI se posseduti e condotti da un soggetto che svolga effettivamente attività agricola e che sia qualificato secondo la disciplina vigente dell’imprenditore agricolo professionale. Ha inoltre escluso che la decisione della CTR si fondasse sull’esenzione di cui all’art. 7 del d.lgs. 504/1992, chiarendo che il giudice di merito aveva in realtà applicato il regime agevolato dell’art. 9 del medesimo decreto. Quanto al profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto che, dopo il d.lgs. 99/2004, l’iscrizione nell’albo regionale IAP fosse idonea a soddisfare il requisito richiesto, non essendo più appropriato il richiamo agli elenchi comunali della normativa previgente. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione esaminata; è stato inoltre dato atto, in dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992

    "sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale"

    la finzione di non fabbricabilità opera anche per aree urbanisticamente edificabili, se possedute e condotte dai soggetti qualificati e concretamente destinate ad attività agricola.

  • art. 7, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 504/1992

    la Corte osserva che la sentenza di merito non ha applicato questa esenzione, ma il regime agevolativo collegato ai terreni agricoli e ai soggetti agricoli di cui all’art. 9.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504/1992

    prevede un regime agevolato per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano l’attività a titolo principale; la sua applicazione richiede i requisiti soggettivi e la conduzione effettiva del fondo.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 446/1997

    "Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 ... si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali ... e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia"

    la disciplina va letta alla luce della sopravvenuta figura dell’imprenditore agricolo professionale, con riconoscimento dell’iscrizione negli albi regionali quale requisito idoneo.

  • art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 99/2004

    ha sostituito la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell’imprenditore agricolo professionale, demandando alle regioni l’accertamento dei requisiti.

  • art. 27, comma 1, D.L. n. 137/2020

    richiamato solo per la trattazione da remoto in camera di consiglio.

  • art. 16, comma 3, D.L. n. 228/2021

    richiamato solo per la proroga della trattazione da remoto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito di memoria nel procedimento camerale.

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato per la notificazione del ricorso per cassazione.

  • L. n. 9/1963, art. 11

    richiamato dalla parte ricorrente come fonte degli elenchi comunali previgenti, ma ritenuto non più pertinente per l’IAP.

  • L. n. 984/1977, art. 15

    richiamato in relazione alla delimitazione delle aree montane e collinari ai fini dell’esenzione invocata dal Comune.

  • art. 44 Cost.

    evocato nella giurisprudenza richiamata come base della ratio incentivante dell’agevolazione agricola.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un terreno inserito in uno strumento urbanistico come edificabile può essere trattato come non fabbricabile quando ricorrano i presupposti legali della finzione di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992: possesso e conduzione da parte di soggetto qualificato e persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
  • La qualificazione dell’area come edificabile ai fini urbanistici non esclude, di per sé, l’applicazione del regime agevolato per i terreni agricoli; occorre distinguere tra criteri di determinazione della base imponibile e agevolazioni soggettive previste per chi coltiva il fondo.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla concreta destinazione agricola del fondo e sulla qualifica del possessore, il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un riesame del fatto, salvo vizi specificamente dedotti e rilevanti nei limiti del ricorso per cassazione.
  • L’agevolazione ICI per i terreni agricoli richiede la prova dei requisiti soggettivi e della conduzione effettiva del fondo; l’onere probatorio incombe sul contribuente che invoca il beneficio.
  • La sopravvenuta disciplina dell’imprenditore agricolo professionale ha ridefinito i requisiti soggettivi rilevanti per il regime agevolato, rendendo non più attuale il riferimento esclusivo agli elenchi comunali previsti dalla normativa previgente e valorizzando l’iscrizione negli albi regionali competenti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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