Cassazione Penale, Sentenza n. 1844/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze. Motivazione: la mancata citazione del difensore effettivamente nominato prima del decreto di citazione in appello ha leso il diritto di difesa, integrando irregolarità procedurale rilevante ai sensi dell'art. 601 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 601 c.p.p. per omessa citazione in appello del nuovo e unico difensore di fiducia (Avv. Katia Dottore Giachino), nominato dall'imputato detenuto il 30/12/2020 presso l'Ufficio Matricola del carcere di Grosseto, prima dell'emissione del decreto di citazione in appello del 24/03/2021. Il decreto di citazione e la sentenza impugnata indicavano invece erroneamente l'Avv. Luca Montennaggi e altri difensori come di fiducia, senza alcun riferimento alla nuova nomina.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la mancata citazione del difensore di fiducia nominato prima del decreto di citazione in appello configuri violazione formale che incide sul diritto di difesa e giustifica l'annullamento con rinvio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai limiti dei motivi di ricorso ammessi; la Corte ha però esaminato il profilo relativo all'omessa citazione entro i limiti consentiti.
Norma sostanziale relativa alla responsabilità per il reato contestato; citata per identificare la fattispecie per la quale era stato condannato il ricorrente.
Altro reato per cui l'imputato era stato condannato; citato ai fini dell'inquadramento delle imputazioni oggetto del giudizio.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. con L. 18/12/2020 n. 176) e art. 7 D.L. 23/07/2021 n. 105 (conv. L. 16/09/2021 n. 126)
Riferimento alla richiesta di discussione orale secondo la disciplina emergenziale/temporanea; la Corte ha annotato che la difesa aveva chiesto la discussione orale secondo tale normativa.
Massime di principio
- La nomina di un nuovo difensore di fiducia da parte di un imputato detenuto, comunicata all'Ufficio Matricola prima dell'emissione del decreto di citazione in appello, deve essere presa in considerazione e riportata nel decreto: l'omissione può incidere sul diritto di difesa e determinare l'annullamento del giudizio successivo.
- Il decreto di citazione in appello deve indicare correttamente il difensore di fiducia effettivamente designato alla data del provvedimento; l'errore nella indicazione dei difensori è una irregolarità formale rilevante se idonea a pregiudicare il contraddittorio.
- Nei controlli di legittimità la Corte di Cassazione valuta se la mancata comunicazione/annotazione della nomina del difensore abbia effettivo rilievo sul diritto alla difesa: se il vizio è ritenuto rilevante, la sanzione è l'annullamento con rinvio.
- Per evitare simili vizi, la difesa e gli uffici giudiziari devono curare la tempestiva registrazione e comunicazione delle nomine di difensori e dei relativi atti nei termini procedurali; il ricorrente detenuto dovrebbe verificare che la nuova nomina sia riportata in tutti gli atti successivi.
- Il rinvio a diversa Sezione della Corte d'appello è misura ordinaria quando si annulla per vizi procedurali che possono avere condizionato l'esito del giudizio di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →