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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31324/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La Corte d'appello, quale giudice della riparazione, aveva rigettato la domanda di equa riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito custodia cautelare in carcere in relazione a un procedimento per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Il richiedente era poi stato assolto con formula ampia e con doppia conforme irrevocabile. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento: si contestava che il giudice della riparazione avesse valorizzato una pretesa contiguità al sodalizio mafioso e rapporti con esponenti di vertice, nonostante l'assoluzione; si assumeva che la motivazione avesse arbitrariamente reinterpretato le intercettazioni e rapporti lavorativi normali come "rendicontazione mafiosa"; si sosteneva che la condotta non fosse realmente agevolatrice dell'associazione, ma solo congetturale; si lamentava inoltre che non fosse chiarito in che modo una condotta risalente al 2014 potesse avere inciso sull'ordinanza cautelare del 2016, e che fosse stata erroneamente ritenuta ostativa una condotta gravemente colposa non determinante il provvedimento restrittivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure perché il ricorrente confondeva il piano penalistico con quello riparatorio: ai fini dell'art. 314 c.p.p. non occorre che la condotta integri un reato o una partecipazione all'associazione, ma è sufficiente una condotta, anche non penalmente rilevante, che abbia causato o concorso a causare l'ordinanza cautelare per dolo o colpa grave. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il richiedente aveva tenuto una consapevole contiguità al sodalizio, mediante frequentazioni ambigue con esponenti di vertice, riferimenti utili al capo dell'associazione e disponibilità verso di lui, condotte idonee a ingenerare la misura. Ha inoltre rilevato l'aspecificità del ricorso, che non si confrontava davvero con la ratio decidendi e chiedeva una rivalutazione del merito, soprattutto delle intercettazioni. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    la riparazione per ingiusta detenzione è esclusa se la detenzione è stata causata o concorsa a causare dal comportamento dell'interessato per dolo o colpa grave; la colpa grave rileva in senso oggettivo e non coincide con la colpa penale

  • art. 416-bis c.p.

    richiamato solo come titolo del reato associativo oggetto del procedimento cautelare, senza specifiche questioni interpretative

  • art. 616 c.p.p.

    usato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata in relazione alla misura della somma dovuta alla Cassa delle ammende

  • Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis

    principio secondo cui, in tema di riparazione, rileva una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio di merito sulla falsa apparenza di configurabilità dell'illecito

  • Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, Pellizza

    richiamata per il criterio di valutazione della condotta del richiedente e del nesso con l'intervento dell'autorità

  • Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, La Fornara

    richiamata per il principio sulla colpa grave ostativa all'indennizzo

  • Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Walel

    richiamata per lo specifico raffronto tra condotta del richiedente e ragioni della misura

  • Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini

    richiamata per il necessario collegamento tra condotta del richiedente e intervento dell'autorità

  • Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni

    richiamata sul sindacato di legittimità sulla motivazione non illogica o contraddittoria

  • Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio

    richiamata sul parametro della colpa grave valutata in termini oggettivi e macroscopicamente negligenti

  • Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, Maniscalco

    richiamata per affermare che frequentazioni ambigue con appartenenti al sodalizio possono integrare colpa grave ostativa

  • Sez. 4, n. 28437 del 20/06/2025, Camara

    richiamata per definire la colpa grave come condotta oggettivamente contrastante con precetti o macroscopicamente negligente, valutata ex ante secondo l'id quod plerumque accidit

Massime di principio

  • In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condotta ostativa va valutata ex ante e autonomamente rispetto al giudizio penale di merito: non occorre che il comportamento del richiedente integri esso stesso un reato, essendo sufficiente che abbia ingenerato o concorso a ingenerare la misura cautelare come falsa apparenza di configurabilità dell'illecito.
  • La colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p. ha natura oggettiva e non coincide con la colpa penale: consiste in una condotta macroscopicamente negligente, imprudente o contraria a precetti normativi, valutata secondo l'id quod plerumque accidit e la comune esperienza.
  • Nei procedimenti per riparazione, il giudice deve confrontare specificamente la condotta del richiedente con le ragioni dell'intervento cautelare; la motivazione è immune da censure di legittimità se dà conto di un nesso sinergico tra condotta e misura e non presenta illogicità manifeste.
  • Nei reati associativi, possono assumere rilievo ostativo anche frequentazioni ambigue e comportamenti di consapevole contiguità con gli appartenenti al sodalizio, quando siano percepibili come indicatori di possibile coinvolgimento nelle attività illecite e abbiano contribuito alla decisione cautelare.
  • Il ricorso per cassazione contro il provvedimento in materia di equa riparazione è inammissibile quando si risolva in una richiesta di nuova valutazione del merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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