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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20955/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La Guardia di Finanza aveva redatto processo verbale di constatazione nei confronti di una contribuente in relazione all’IVA dell’anno d’imposta 2014, ritenuta non dichiarata e non versata. L’Ufficio aveva emesso avviso di accertamento ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 per recuperare a tassazione euro 4.950,00. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato respinto in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello ritenendo, in sostanza, che non fosse dimostrata l’emissione di una fattura ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, mancando prova della consegna, spedizione o trasmissione al committente e del pagamento del corrispettivo. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 6, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 7, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la controversia riguardava operazioni oggettivamente inesistenti; che l’Amministrazione aveva assolto il proprio onere probatorio mediante presunzioni semplici (anche in base all’assenza di una struttura organizzativa idonea e, nel caso concreto, alla mancata registrazione/dichiarazione della fattura); e che spettava invece alla contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente l’esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti. La contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nelle ipotesi di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto anche mediante presunzioni semplici; una volta fornita tale dimostrazione, spetta al contribuente provare la reale esistenza delle operazioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi. Ha inoltre ribadito che, ai sensi dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, se sono emesse fatture per operazioni inesistenti l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura, restando fuori dal meccanismo ordinario di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    norma posta a base dell’avviso di accertamento per il recupero dell’IVA non dichiarata e non versata

  • art. 6, commi 3 e 4, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato insieme all’art. 21 per sostenere che l’IVA esposta in fattura per operazioni inesistenti resta dovuta

  • art. 21, commi 1 e 7, d.P.R. n. 633/1972

    la fattura rileva nel sistema IVA; se emessa per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero importo indicato, fuori dal meccanismo ordinario di compensazione

  • art. 2697 c.c.

    il riparto dell’onere della prova impone all’Amministrazione di provare l’inesistenza delle operazioni e al contribuente di dimostrare l’effettività delle stesse una volta contestate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta l’emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, il relativo onere probatorio può essere assolto anche mediante presunzioni semplici.
  • Una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare l’inesistenza dell’operazione, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esecuzione dell’operazione stessa, non essendo sufficiente la mera esibizione della fattura o la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
  • L’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 comporta che, se la fattura è emessa per operazioni inesistenti, l’IVA indicata in fattura è comunque dovuta per l’intero importo e resta estranea al meccanismo ordinario di detrazione/compensazione dell’imposta.
  • Nel giudizio tributario la decisione di merito è censurabile per violazione di legge quando il giudice d’appello alteri il riparto dell’onere della prova, ponendo sull’Ufficio un onere non richiesto dal sistema oppure esonerando il contribuente dalla prova contraria dovuta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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